Divieto di detenzione armi e affidabilità del soggetto: valutazione complessiva degli indizi (TAR Campania n. 3336 del 22.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di detenzione delle armi ex art. 39 del R.D. n. 773/1931 è espressione di un’ampia discrezionalità dell’Autorità di pubblica sicurezza, finalizzata alla prevenzione e non alla punizione. Non è necessario un oggettivo e accertato abuso delle armi: è sufficiente che il soggetto non offra un completo affidamento in ordine al loro corretto uso, secondo una valutazione prognostica. Gli elementi ostativi vanno apprezzati nel loro complesso e nel legame sistematico, non in modo parcellizzato, e possono consistere anche in fatti penalmente irrilevanti o privi di seguito giudiziario. Il sindacato giurisdizionale resta confinato ai profili dell’irragionevolezza e dell’illogicità manifesta, senza sostituzione delle scelte amministrative.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Prefettura di Caserta, nel 2022, ha respinto la richiesta di revoca in autotutela e ha confermato il divieto di detenzione di armi e munizioni già adottato nel 1996. L’atto originario si fondava sull’indagine per emissione di assegni senza provvista su conto estinto e sul possesso ingiustificato di un carnet di assegni, di un giubbotto antiproiettile e di una microspia.

A sostegno della conferma, l’amministrazione ha addotto l’esito dell’istruttoria: precedenti penali per omesso versamento di ritenute previdenziali, violenza privata, lesioni e reati contro la famiglia; rapporti di frequentazione con pregiudicati; reati ambientali; una segnalazione per un diverbio con un agente, nel corso del quale il ricorrente si era qualificato come poliziotto. Il ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 97 Cost., della L. n. 241/1990 e del T.U.L.P.S., contestando la risalenza degli episodi, la loro occasionalità e il deficit motivazionale. Il TAR ha rigettato il ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione del quadro normativo. L’art. 11 del R.D. n. 773/1931 subordina le autorizzazioni di polizia alla prova della buona condotta; l’art. 39 consente al Prefetto di vietare la detenzione delle armi alle persone ritenute capaci di abusarne; l’art. 43 richiede che il richiedente dia affidamento di non abusare delle armi.

Richiamate le sentenze della Corte costituzionale n. 440/1993 e n. 24/1981, il TAR ribadisce che il porto d’armi è una deroga al divieto dell’art. 699 cod. pen. e dell’art. 4 della L. n. 110/1975, non un diritto assoluto. La regola generale è quindi il divieto di detenzione; l’autorizzazione lo rimuove in via eccezionale, in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali.

Su questa base il Collegio ritiene che la facoltà ex art. 39 T.U.L.P.S. sia caratterizzata da ampia discrezionalità, volta a prevenire non solo i delitti dolosi ma anche i sinistri involontari. Non serve un abuso accertato: basta la mancanza di completo affidamento. Il sindacato è limitato all’irragionevolezza e all’illogicità manifesta.

Nel caso concreto, il ricorrente punta a svalutare i singoli elementi, ora per risalenza nel tempo, ora per occasionalità. Il TAR replica che ciò che rileva è il complesso degli elementi concreti: una visione “parcellizzata” fa perdere a ciascuno la sua portata nel legame sistematico con gli altri. L’Autorità può valorizzare sia fatti di reato sia vicende non penalmente rilevanti, incluse le frequentazioni con soggetti controindicati, anche a prescindere dalla consapevolezza del controllato. L’esito favorevole dei procedimenti penali, infine, non esclude la valutazione amministrativa, posto che i presupposti della condanna penale e quelli dell’affidabilità amministrativa sono diversi.

Il provvedimento è dunque legittimo: ha natura cautelativa e non sanzionatoria, e non ricorrono i vizi di sproporzione dedotti. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio liquidate in € 1.500,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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