Termine ordinatorio del GSE e nesso tra ritardo e affidamento sugli incentivi (Cons. Stato n. 9684 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine previsto per la conclusione del procedimento di verifica del GSE ha natura ordinatoria e sollecitatoria: in mancanza di una previsione normativa che gli attribuisca carattere perentorio o ne ricolleghi al superamento effetti decadenziali, la sua inosservanza non vizia il provvedimento finale né comporta la consumazione del potere di controllo. L’art. 2, comma 9, legge n. 241/1990 esaurisce gli effetti del ritardo sul piano della responsabilità disciplinare, amministrativo-contabile e della performance, ferma restando la validità dell’atto. Dalla tardiva emanazione non deriva alcun affidamento legittimo in capo al privato sugli incentivi, poiché il GSE è titolare di un potere immanente di verifica esercitabile per tutta la durata del rapporto. La qualificazione dell’impianto come integralmente o parzialmente integrato dipende dalla rispondenza oggettiva dell’installazione ai requisiti del d.m. 19 febbraio 2007, non dalla documentazione prodotta in sede di domanda.
Il Fatto
La società aveva ottenuto dal GSE il riconoscimento della maggiorazione tariffaria del 5% prevista per gli impianti fotovoltaici integrati, secondo l’art. 6, comma 4, lett. c), d.m. 19 febbraio 2007. A seguito di controlli avviati nel febbraio 2016, con sopralluogo effettuato pochi giorni dopo, il Gestore rilevava l’assenza degli elementi di raccordo dei moduli e attribuiva all’impianto la qualifica di parzialmente integrato, con conseguente esclusione dell’incremento e obbligo di conguaglio.
La società rappresentava che i moduli erano stati sostituiti per gravi malfunzionamenti e che le lamiere di integrazione, ammalorate, erano state riposizionate solo dopo il sopralluogo. Il TAR Lazio respingeva il ricorso, ritenendo il termine di natura ordinatoria e la qualificazione corretta per difetto di prova sull’occasionalità dell’assenza. La società proponeva appello, ribadendo l’illegittimità per il ritardo abnorme e la lesione dell’affidamento maturato sull’esito del procedimento.
La Motivazione della Corte
La Sezione respinge tutti i motivi. Sul primo, richiamando le proprie più recenti pronunce, ribadisce che un termine è perentorio solo quando la legge lo qualifichi espressamente o ne preveda gli effetti decadenziali; in difetto, per ragioni di favor, esso è ordinatorio. Tale regola vale anche per i controlli del GSE, con la conseguenza che il potere di verifica non si consuma per il decorso del tempo.
Quanto all’eccesso di potere per gestione arbitraria dei tempi, la Corte osserva che il legislatore ha già individuato nel citato art. 2, comma 9, legge n. 241/1990 le conseguenze del ritardo, che restano sul piano della responsabilità interna e del danno da ritardo, non della validità dell’atto.
Per il secondo motivo, non è configurabile alcun affidamento legittimo sulla favorevole definizione del procedimento, tanto meno quando lo stesso era stato sospeso per acquisire osservazioni della società sugli elementi rilevati in sopralluogo. Né vale la mancata contestazione immediata dei rilievi: l’art. 8, comma 2, d.m. 31 gennaio 2014 impone la redazione di un verbale descrittivo delle operazioni, senza obbligo di formulare contestazioni in loco.
Sul difetto di istruttoria, la Corte ribadisce che la motivazione non deve confutare analiticamente le osservazioni procedimentali, essendo sufficiente che emerga la loro valutazione complessiva; nel caso concreto il provvedimento dava atto delle controdeduzioni e delle ragioni della decisione.
Infine, sulla qualificazione dell’impianto, le lamiere di raccordo risultavano posizionate solo dopo il sopralluogo e l’occasionalità della loro assenza non era stata provata. La Corte sottolinea che l’integrazione architettonica non è un giudizio opinabile, ma una verifica oggettiva sui requisiti del d.m. 19 febbraio 2007, e che le modifiche successive al controllo sono inefficaci a ripristinare le condizioni per l’incentivo, dovendosi altrimenti svilire la funzione dei controlli. La disciplina degli incentivi, in quanto di favore, è soggetta a stretta interpretazione. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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