Divieto porto d’armi per guardia giurata che frequenta pregiudicati (TAR Calabria n. 1771 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rilascio delle autorizzazioni di polizia in materia di armi è subordinato a una valutazione ampiamente discrezionale dell’Amministrazione circa l’affidabilità e la buona condotta del richiedente. Il diniego del porto d’armi e dell’approvazione a guardia particolare giurata può fondarsi anche su un singolo episodio, purché significativo, di frequentazione di soggetti controindicati. Il pericolo di abuso delle armi si accerta secondo un giudizio prognostico di tipo probabilistico, orientato al “più probabile che non”, e non richiede la certezza dell’abuso né che l’abuso si sia verificato. In tema di art. 10-bis legge n. 241/1990, la confutazione delle osservazioni del privato non deve essere analitica, ma sufficiente a chiarire le ragioni del mancato adeguamento dell’azione amministrativa.
Il Fatto
Il ricorrente chiedeva al Tribunale l’annullamento del decreto con cui il Prefetto di Cosenza aveva respinto la sua istanza di rilascio del decreto di approvazione della nomina a guardia particolare giurata e della licenza di porto d’armi per difesa personale a tassa ridotta, oltre alla condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno.
Il diniego muoveva dal rapporto informativo della Questura: nel 2018 l’interessato era stato controllato a bordo di un’autovettura in compagnia di un soggetto destinatario della sorveglianza speciale e condannato, tra l’altro, per associazione di tipo mafioso. L’Amministrazione riteneva che tale contatto, per modalità e carattere non risalente, fosse incompatibile con i requisiti soggettivi richiesti per un incarico di tutela della sicurezza pubblica. Il ricorrente lamentava difetto di istruttoria, eccesso di potere e carenza di motivazione, valorizzando la propria condotta di vita e il precedente possesso del medesimo titolo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 11 R.D. n. 773/1931 e l’art. 43 R.D. n. 773/1931 prevedono ipotesi di diniego automatico e facoltativo legate a specifiche condanne; la fattispecie non rientra in tali automatismi. Il diniego si fonda invece sull’apprezzamento di buona condotta e affidabilità, rispetto al quale assume rilievo l’art. 39, comma 1, R.D. n. 773/1931, che consente al Prefetto di vietare la detenzione delle armi alle persone ritenute capaci di abusarne.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa: l’autorizzazione all’uso delle armi è eccezionale e le esigenze di incolumità prevalgono, per cui il titolo può essere rilasciato solo se non sussiste alcun pericolo di abuso. L’interessato deve essere esente da mende e al di sopra di ogni sospetto. La revoca o il diniego si fondano su un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati ma significativi, non necessariamente attinenti alla materia delle armi (richiamate Cons. Stato, Sez. III, n. 2404 del 2017 e n. 6812 del 2018).
Assume rilievo ostativo anche il potenziale pericolo che l’arma sia appresa da soggetti controindicati legati al titolare da un rapporto di frequentazione (Cons. Stato, Sez. III, n. 801 del 2023). Il pericolo di abuso, precisa il Collegio, si desume da elementi non immaginari o aleatori, secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico: non serve la certezza tipica dell’accertamento penale, ma una prognosi assistita da attendibile grado di verosimiglianza (Cons. Stato, Sez. I, n. 942 del 2024).
Nel caso concreto la frequentazione, anche in un’unica circostanza, di persona legata a una famiglia mafiosa ha legittimamente indotto l’Amministrazione a un giudizio prognostico di non affidabilità nell’uso e custodia delle armi, anche sotto il profilo di una possibile sottrazione da parte di soggetti controindicati. Il primo motivo è quindi infondato.
Anche il secondo motivo è respinto: dalla motivazione emergono le ragioni del diniego, che hanno ritenuto recessiva l’occasionalità del contatto. In tema di art. 10-bis legge n. 241/1990, la confutazione delle osservazioni del privato non deve essere analitica, ma sufficiente a chiarire le ragioni del mancato adeguamento (richiamata TAR Campania, Sez. III, n. 21 del 2021). L’assenza di illegittimità travolge anche la domanda risarcitoria; le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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