La rinuncia all’interesse all’appello per conformazione dei luoghi chiude il giudizio (Cons. Stato n. 3086 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di appello al giudice amministrativo, la dichiarazione motivata con cui l’appellante afferma di non avere più interesse alla coltivazione del gravame, in ragione della sopravvenuta conformazione dello stato dei luoghi alle prescrizioni dell’ordinanza demolitoria impugnata, determina la carenza sopravvenuta di interesse e l’improcedibilità del ricorso in appello, con conferma della sentenza di primo grado. Il venir meno dell’interesse alla decisione costituisce evenienza rilevabile ai sensi degli artt. 34, comma 5, 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, c.p.a. e non richiede l’esame nel merito dei motivi di gravame. La definizione in rito giustifica la compensazione delle spese del grado, mentre ai fini del contributo unificato la soccombenza è posta a carico dell’appellante.
Il Fatto
Il Comune di Ercolano e l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio ingiungevano la demolizione di opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi in relazione a uno sbancamento di terreno, con asportazione della vegetazione, eseguito su un fondo ricadente in area agricola e assoggettato a vincolo paesaggistico e idrogeologico, sul quale insisteva un compendio immobiliare adibito a ristorante.
I destinatari del provvedimento impugnavano l’atto davanti al T.a.r. per la Campania, che respingeva il ricorso. Proponevano quindi appello i soccombenti, articolando tre motivi volti a contestare la legittimazione passiva dei destinatari, la qualificazione dell’intervento come attività di edilizia libera e l’omessa pronuncia su una censura dei motivi aggiunti. Nelle more del giudizio, avvenuta la conformazione dei luoghi alle prescrizioni demolitorie, gli appellanti dichiaravano di non avere più interesse alla coltivazione del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della nota con cui parte appellante ha formalmente dichiarato il venir meno dell’interesse, rappresentando che l’accertamento giurisdizionale richiesto sarebbe ormai privo di concreta utilità, essendo l’assetto repressivo superato dalle sopravvenienze amministrative. La questione non attiene dunque al merito dei motivi, ma alla persistenza dell’interesse a una decisione di riforma.
Il Consiglio di Stato richiama i principi elaborati dalla propria giurisprudenza — Sez. V n. 3563 del 2014 e Sez. V n. 1258 del 2012 — e coordina le norme di riferimento: gli artt. 34, comma 5, 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, c.p.a. Da tale quadro ricava che la dichiarazione motivata dell’appellante costituisce evenienza idonea a far venire meno l’interesse alla coltivazione del ricorso in appello.
Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse e la conferma dell’impugnata sentenza. La definizione in rito del giudizio giustifica la compensazione delle spese del grado.
Sul piano delle conseguenze accessorie, il Collegio precisa che ai fini della liquidazione del contributo unificato deve considerarsi soccombenze la parte appellante, in relazione al grado di giudizio. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa, con oscuramento delle generalità degli appellanti a tutela dei loro diritti.
Nota della Redazione
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