Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità dell’appello nel processo amministrativo (Cons. Stato n. 3085 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La motivata dichiarazione dell’appellante di non avere più interesse alla coltivazione del gravame integra una sopravvenuta carenza di interesse, che fa venir meno la legittimazione a coltivare l’impugnazione. Alla dichiarazione consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso in appello e la conferma della sentenza impugnata. Il principio si fonda sugli artt. 34, comma 5, 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, c.p.a., in coerenza con la giurisprudenza del Consiglio di Stato. La sopravvenuta caducazione dell’interesse sostanziale al bene della vita preclude l’esame nel merito dei motivi, restando irrilevanti le censure articolate avverso il provvedimento sanzionatorio.

Il Fatto

Un Comune aveva ingiunto ai proprietari la demolizione di opere e manufatti realizzati in assenza di titolo abilitativo e il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001. I destinatari impugnavano l’ordinanza davanti al T.A.R. per la Campania, deducendo la violazione del principio del ne bis in idem rispetto all’ordine di demolizione già impartito in sede penale, l’estraneità ai fatti contestati, il difetto di motivazione e la violazione delle garanzie partecipative ex art. 7 della legge n. 241/1990.

Il T.A.R. respingeva il ricorso e compensava le spese. I ricorrenti proponevano appello, articolando un unico motivo incentrato sull’asserita natura sostanzialmente penale della sanzione edilizia e sull’erronea esclusione del ne bis in idem.

La Motivazione della Corte

Nelle more del giudizio, parte appellante ha depositato una nota con cui ha formalmente dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del gravame. Il Collegio prende atto di tale sopravvenienza e la qualifica come evenienza idonea a determinare la caducazione dell’interesse alla decisione.

Il percorso argomentativo del Consiglio di Stato è lineare. Il Collegio richiama i principi elaborati dalla propria giurisprudenza, segnatamente le sentenze Sez. V n. 3563 del 2014 e Sez. V n. 1258 del 2012, e li raccorda al quadro normativo degli artt. 34, comma 5, 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, c.p.a. Da tali coordinate discende che la dichiarazione motivata dell’appellante di non volersi più avvalere dell’impugnazione incide sulla persistenza dell’interesse a ricorrere.

La conseguenza processuale è duplice. Da un lato, il ricorso in appello è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; dall’altro, resta ferma la conferma della sentenza di prime cure, che non viene riformata nel merito.

Il Collegio non esamina quindi le censure articolate nell’atto di gravame, ivi comprese quelle relative alla qualificazione della sanzione edilizia come sostanzialmente penale e alla portata del ne bis in idem. La sopravvenuta caducazione dell’interesse assorbe ogni ulteriore questione e preclude la delibazione dei motivi. Le spese del grado di appello sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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