Inottemperanza al giudicato e commissario ad acta per la carta docenti (TAR Lombardia n. 2842 del 22.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’amministrazione quando il titolo esecutivo sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato e sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. L’assenza di contestazioni sul piano dell’an e del quantum e la mancata deduzione dell’amministrazione resistente confermano l’inottemperanza. Il giudice assegna quindi un nuovo termine per l’esecuzione e, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora commissario ad acta, con compenso a carico dell’amministrazione inadempiente. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Il Fatto
La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza indicata in epigrafe, l’accertamento del diritto a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate nel titolo. Lo stesso giudice ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme ivi liquidate.
La sentenza, munita di formula esecutiva e notificata all’amministrazione debitrice, è passata in giudicato. Il Ministero non ha però dato esecuzione. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia. L’amministrazione si è costituita con atto di mera forma, chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza. Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato ritualmente. È pertanto decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
La documentazione in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali. Il Ministero, costituito in giudizio, non ha formulato alcuna deduzione sul punto né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non risulta contestato nell’an e nel quantum.
Il ricorso è dunque fondato e va accolto. Il Tribunale dichiara l’inottemperanza del Ministero intimato, che non ha effettuato i pagamenti cui si riferisce il titolo indicato in epigrafe. Al Ministero resistente viene assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi (D.A.G.L.) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della parte ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Espletate le operazioni, invierà alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati. Il compenso del commissario, a carico dell’amministrazione inadempiente, sarà determinato e liquidato ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa. Il Collegio dispone inoltre l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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