Rinuncia all’interesse e improcedibilità del ricorso incidentale escludente (TAR Lazio n. 594 del 08.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In virtù del principio della domanda, il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato e il giudice non può decidere nel merito ove il ricorrente, prima della spedizione della causa in decisione, dichiari di non avere più interesse all’annullamento degli atti gravati. Tale dichiarazione determina l’improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. L’improcedibilità del ricorso principale si comunica, per il nesso di accessorietà, al ricorso incidentale escludente, che diviene a sua volta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: una volta accertata la resistenza dei provvedimenti impugnati rispetto al gravame principale, la controinteressata conserva infatti il bene della vita divisato.
Il Fatto
Una cooperativa impugna davanti al TAR Lazio gli atti della procedura indetta dal Comune di Ponza per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento dell’attività di noleggio di attrezzature balneari sugli arenili e sulle scogliere libere del territorio comunale per il triennio 2022/2024. Oggetto del gravame sono la determinazione n. 140 del 22 aprile 2022, con i verbali di gara allegati, e la successiva determinazione n. 204 del 25 maggio 2022, che approva la graduatoria definitiva e individua le cooperative affidatarie delle zone della spiaggia del Frontone.
Il Comune e due cooperative controinteressate si costituiscono e resistono. Una di esse propone ricorso incidentale, sostenendo il difetto dei requisiti di partecipazione in capo alla ricorrente principale e chiedendone l’esclusione. In vista dell’udienza, l’11 febbraio 2025, la difesa della ricorrente deposita dichiarazione di non avere più interesse al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal principio della domanda: il sindacato giurisdizionale si attiva solo su iniziativa del soggetto che si ritiene leso e il giudice adito non ha alcuna possibilità di decidere nel merito ove la parte, prima della spedizione della causa in decisione, abbia dichiarato di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento. Il richiamo è a Cons. Stato, Sez. V, n. 4913 del 2012 e a Sez. IV, n. 3848 del 2016.
Davanti alla dichiarazione univoca del difensore, che preclude l’esame del merito, il gravame principale e i motivi aggiunti sono dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con richiamo a Cons. Stato, Sez. III, n. 3061 del 2018, Sez. V, n. 4290 del 2018, Sez. IV, n. 4310 del 2018 e TAR Lazio, Roma, Sez. II, n. 4514 del 2016.
La questione più delicata riguarda il ricorso incidentale escludente. Il Collegio applica il nesso di accessorietà tra gravame principale e incidentale: dichiarata l’improcedibilità del primo, anche il secondo diventa improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La ragione è che, una volta appurata la resistenza dei provvedimenti impugnati rispetto al gravame principale — evenienza che si verifica quando il ricorrente introduce ragioni preclusive dell’esame di fondatezza — la controinteressata conserva il bene della vita divisato. Il richiamo è a TAR Campania, Salerno, Sez. III, n. 681 del 2022 e a TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1681 del 2021.
Il Collegio non esamina quindi nel merito né l’esclusione dedotta in via incidentale né i motivi del ricorso principale. Le spese di lite sono integralmente compensate per giusti motivi connessi all’esito della controversia. La sentenza è esecutiva per l’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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