Informativa antimafia: insufficiente un solo episodio risalente e assolto in sede penale (TAR Sicilia n. 4160 del 19.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’informazione antimafia interdittiva, pur costituendo misura cautelare di polizia preventiva che può prescindere dall’accertamento penale e fondarsi sul criterio del più probabile che non, non può sorreggersi su un unico episodio risalente nel tempo, ritenuto insussistente dal giudice penale con formula piena, e privo di prova della continuità dei rapporti con soggetti controindicati. Il giudizio di permeabilità mafiosa dell’impresa richiede una pluralità di indizi concordanti o una continuità di frequentazioni sintomatiche di possibile influenza criminale sulla gestione societaria. Difetta la motivazione che ometta di chiarire le ragioni della irrilevanza dell’esito assolutorio e non dimostri l’attualità del rischio. La scadenza del termine semestrale di efficacia del provvedimento non fa venir meno l’interesse alla decisione, residuando l’esigenza di esame della legittimità in vista di eventuale domanda risarcitoria.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Prefetto aveva applicato le disposizioni dell’art. 94 bis del d.lgs. 159/2011, unitamente alla nota di comunicazione della preannunciata informativa interdittiva. Il rischio di condizionamento mafioso, ritenuto dalla stessa amministrazione di tipo occasionale, veniva ricondotto alla relazione familiare e alle cointeressenze economiche tra il titolare e il padre dello stesso, per un periodo dipendente dell’impresa, e alle frequentazioni di quest’ultimo con persone controindicate.
La ricorrente deduceva l’erroneità e la contraddittorietà della motivazione, fondata su un contatto risalente a dodici anni e su un episodio definito con assoluzione perché il fatto non sussiste. L’amministrazione eccepiva la sopravvenuta carenza di interesse per decorso del termine semestrale di efficacia e, nel merito, ribadiva la significatività del profilo del soggetto controindicato e della cointeressenza lavorativa sovrapposta al rapporto familiare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta l’eccezione di improcedibilità: il compimento del termine di efficacia semestrale non incide sul residuo interesse all’esame della legittimità del provvedimento, funzionale a un’eventuale domanda risarcitoria.
Nel merito il ricorso è fondato. La Corte riconosce la distinzione tra valutazione giurisdizionale e valutazione amministrativa dei fatti sintomatici di contiguità criminale: l’informazione prefettizia è misura cautelare di polizia, preventiva e interdittiva, che si aggiunge alle misure di prevenzione giurisdizionali e può prescindere dall’accertamento penale. Gli esiti assolutori, in termini generali, non sono quindi decisivi.
Tuttavia, nel caso concreto emerge l’assenza di sufficienti elementi idonei a supportare la valutazione di condizionamento. Il provvedimento non chiarisce le ragioni per cui l’assoluzione in appello, riferita al medesimo episodio, sia stata ritenuta irrilevante; non esplicita l’ulteriore profilo di rilevanza criminale dei contatti; non evidenzia altri episodi o indici significativi di inquinamento mafioso.
Il Collegio ammette che i giudizi antimafia, per la natura cautelare e preventiva, possono fondarsi sul criterio del più probabile che non. Ritiene però insufficiente, a dimostrare il rischio, la sussistenza di un unico episodio, peraltro ritenuto irrilevante dal giudice penale: sarebbe necessaria una pluralità di circostanze o una continuità di rapporti con soggetti controindicati. L’amministrazione, preso atto degli esiti assolutori, si è richiamata esclusivamente al medesimo episodio, senza indicare circostanze sintomatiche del pericolo di ingerenza, anche solo occasionale.
Difetta dunque l’indicazione di indizi concordanti e non è adeguatamente dimostrata l’attualità del rischio, non risultando neanche nella prospettazione del Gruppo Interforze la continuità nel tempo delle frequentazioni. Il ricorso è accolto e il provvedimento annullato; le spese sono compensate per la peculiarità delle questioni.
Nota della Redazione
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