Ordinanza sindacale ex art. 54 TUEL legittima anche per rischio potenziale (TAR Sicilia n. 3573 del 29.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti adottati dal Sindaco ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 non hanno carattere sanzionatorio, ma solo ripristinatorio, essendo diretti alla rimozione dello stato di pericolo e alla prevenzione di danni alla salute e all’incolumità pubblica. Il potere contingibile e urgente presuppone un pericolo irreparabile e imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari, la provvisorietà e temporaneità degli effetti e la proporzionalità del provvedimento. Esso può essere esercitato anche a fronte di una situazione di rischio potenziale, ossia di una ragionevole probabilità che l’evento dannoso si verifichi se non si interviene prontamente. La motivazione è adeguata quando il provvedimento richiama gli esiti del sopralluogo tecnico dai quali emerge la situazione di pericolo, ancorché potenziale.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune ha adottato un’ordinanza ex art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 con cui ha intimato alla ricorrente di provvedere, entro sessanta giorni e sotto la supervisione di un tecnico di fiducia, alla verifica e all’esecuzione di tutti i lavori necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza di alcune unità abitative di sua proprietà. Il provvedimento richiamava un fonogramma del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco dal quale risultava, per l’unità abitativa interessata, uno stato fessurativo in evoluzione da monitorare.
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 54 TUEL, il difetto di competenza, l’illogicità manifesta e il difetto di motivazione. Assumeva, in particolare, l’insussistenza dei presupposti dell’ordinanza contingibile e urgente, potendo l’amministrazione perseguire il medesimo obiettivo con misure alternative, e la carenza di indicazione delle ragioni di interesse pubblico e degli interventi edilizi richiesti. Il Comune non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge il ricorso muovendo dalla qualificazione del potere esercitato. I provvedimenti sindacali ex art. 54 TUEL non hanno carattere sanzionatorio, ma solo ripristinatorio: essi mirano alla rimozione dello stato di pericolo e alla prevenzione di qualsiasi danno alla salute e all’incolumità pubblica. L’ordinanza è stata adottata dal Sindaco quale autorità di protezione civile, sanitaria e di pubblica sicurezza, ai sensi dell’art. 54, comma 4, TUEL, che consente provvedimenti anche contingibili e urgenti per prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui tali provvedimenti rientrano negli strumenti ordinari apprestati dall’ordinamento per rimuovere contesti pericolosi, ma richiedono una situazione imprevista ed eccezionale di pericolo effettivo di danno grave e imminente, non fronteggiabile con i mezzi ordinari, oltre alla provvisorietà degli effetti e alla proporzionalità. Sul punto cita Cons. Stato sez. V n. 4459 del 2023, Cons. Stato sez. II n. 4474 del 2020 e Cons. Stato sez. III n. 2697 del 2015.
Il passaggio decisivo riguarda l’intensità del pericolo. L’art. 54, comma 4, TUEL può essere applicato non solo quando il pericolo è imminente, ma anche quando consiste in una ragionevole probabilità che l’evento dannoso si verifichi se non si interviene prontamente. Il potere sindacale, quindi, è utilizzabile anche a fronte di un rischio potenziale, al fine di prevenire l’inveramento del danno: il Tribunale richiama sul punto TAR Catania sez. I n. 997 del 2024 e Cons. Stato sez. V n. 3519 del 2024.
Su queste basi la fattispecie rientra nella casistica descritta. Il Sindaco ha preso atto dello stato di dissesto diffuso e, per l’unità abitativa della ricorrente, di uno stato fessurativo in evoluzione accertato dai Vigili del Fuoco, ordinando la verifica e l’esecuzione dei lavori necessari al ripristino della sicurezza. Il difetto di motivazione non sussiste: l’ordinanza si fonda sul sopralluogo del 24 luglio 2021, richiamato tramite il fonogramma riportato nel provvedimento, e dà atto di una situazione di rischio potenziale tale da richiedere la verifica imposta alla proprietà.
Il ricorso è pertanto infondato e viene rigettato. Nulla si dispone sulle spese in assenza di costituzione dell’amministrazione intimata.
Nota della Redazione
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