Rinuncia irrituale al ricorso e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Liguria n. 650 del 09.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso depositata dal difensore senza la sottoscrizione personale del ricorrente e in assenza di mandato speciale non è rituale e non legittima la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 84, comma 1, c.p.a.. Essa consente tuttavia al giudice di desumere, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e di dichiarare il ricorso improcedibile ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.. La regolazione delle spese segue il criterio della soccombenza virtuale: esse vanno poste a carico del ricorrente che, in base alla valutazione dell’atto impugnato, risulterebbe soccombente nel merito. L’accordo compensativo raggiunto con una sola parte resistente non vincola il giudice nei confronti delle altre.

Il Fatto

I ricorrenti — un’associazione turistica, una società e due persone fisiche operanti nel territorio delle Cinque Terre — hanno impugnato l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale ligure n. 38/2020, nella parte in cui prevedeva la riattivazione del servizio ferroviario dedicato con le precedenti tariffe, ritenute eccessive. Con motivi aggiunti è stata poi impugnata la delibera di Giunta che aveva approvato incrementi tariffari per il medesimo servizio.

Gli stessi soggetti avevano già contestato la delibera con cui il servizio era stato affidato direttamente al gestore ferroviario e il relativo sistema tariffario. Quel ricorso era stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione e interesse ad agire, con sentenza della stessa Sezione, sul rilievo che i ricorrenti facevano valere un interesse soltanto riflesso, non essendo utenti del servizio né associazioni dei consumatori iscritte nell’apposito elenco. Nel corso del giudizio il difensore dei ricorrenti ha dichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, producendo la dichiarazione di adesione alla compensazione delle spese sottoscritta dal difensore del gestore ferroviario. La Regione ha insistito per la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo processuale della rinuncia. La dichiarazione non è sottoscritta personalmente dai ricorrenti e il procuratore non risulta munito di mandato speciale. Per giurisprudenza univoca, i mandati rilasciati per la proposizione del ricorso, con i quali sia stata genericamente conferita al difensore ogni più ampia facoltà di legge, non valgono ai fini dell’art. 84, comma 1, c.p.a. La rinuncia è dunque irrituale e non legittima l’estinzione del giudizio.

Il giudice amministrativo valorizza però l’effetto diverso che quella dichiarazione produce. Il suo tenore consente di desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa, con conseguente improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La vicenda processuale si chiude quindi non con una pronuncia di estinzione, ma con una declaratoria di improcedibilità fondata sul venir meno dell’interesse.

Segue la regolazione delle spese. L’accordo intercorso giustifica la compensazione nei rapporti tra i ricorrenti e il gestore ferroviario. La Regione, tuttavia, ha manifestato opposizione alla compensazione. Nei suoi confronti il Collegio applica il criterio della soccombenza virtuale e richiama, condividendole, le ragioni già esposte nella precedente pronuncia di inammissibilità: i ricorrenti difettano di legittimazione e interesse a contestare le tariffe stabilite per la fruizione dello specifico servizio pubblico. Su questa base le spese sono poste a loro carico.

La decisione conferma un assetto consolidato: la rinuncia non rituale non paralizza il giudizio, ma la sua dichiarazione può essere letta come indice del disinteresse sopravvenuto. Il giudice non è vincolato all’accordo compensativo intercorso con una sola parte resistente e può regolare le spese secondo la soccombenza virtuale, quando la parte pubblica insista per la condanna.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *