Il privilegio dei concessionari uscenti nelle assegnazioni degli impianti sportivi è illegittimo (TAR Emilia-Romagna n. 649 del 09.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
È illegittima la norma regolamentare comunale che, nell’assegnazione degli impianti sportivi in orario extrascolastico, riconosce un diritto di precedenza ai concessionari uscenti dei medesimi spazi. Tale criterio introduce un ingiustificato privilegio a favore di chi già ha fruito del bene pubblico e pone una barriera alla possibilità per altri soggetti di concorrere al medesimo beneficio, in violazione dei principi di pari condizioni e del favor partecipationis. L’abrogazione sopravvenuta della norma contestata, satisfattiva dell’interesse azionato, determina la cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese per soccombenza virtuale. L’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse è infondata quando il Comune non dimostra che, applicando i criteri residuali, la ricorrente non avrebbe tratto alcun beneficio concreto.
Il Fatto
Un’associazione sportiva dilettantistica, a seguito di avviso pubblico del Comune, presentava istanza per ottenere l’assegnazione di un determinato numero di ore di utilizzo degli impianti sportivi comunali in orario extrascolastico. In applicazione dell’art. 8, secondo comma, lett. b), del Regolamento comunale allora vigente, che riconosceva una sorta di diritto di precedenza ai concessionari uscenti, l’istanza veniva solo in parte accolta.
L’associazione impugnava quindi la determina dirigenziale n. TEC/154 del 12.09.2023 e la presupposta norma regolamentare. Nelle more, il Comune adottava la determina n. 175/2023 di redistribuzione degli spazi rinunciati, anch’essa solo parzialmente satisfattiva, impugnata con motivi aggiunti. Il Comune eccepiva l’inammissibilità per carenza di interesse e, successivamente, l’improcedibilità per l’avvio della nuova procedura stagionale. La ricorrente rivendicava invece la cessazione della materia del contendere, avendo il Comune nel frattempo espunto la norma contestata dal Regolamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, articolata su due profili. Quanto al primo, il criterio preferenziale contestato è contenuto nella norma regolamentare impugnata e non negli artt. 1 e 6 del Regolamento, che dunque non dovevano essere gravati. Quanto al secondo, il Comune non ha dimostrato che dall’applicazione dei criteri residuali di cui alla lett. c), in luogo di quelli della lett. b), la ricorrente non avrebbe tratto alcun beneficio concreto. L’onere probatorio incombeva sull’Amministrazione, sia per la regola generale dell’art. 2697 cod. civ., sia per il principio della disponibilità della prova. L’eccezione è pertanto infondata.
Passando alle sopravvenienze, il Tribunale distingue l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dalla cessazione della materia del contendere, richiamando sul punto TAR Lazio, Sez. IV bis, n. 2745/2024. Rispetto agli atti di assegnazione per la stagione esauritasi, l’eventuale annullamento non arrecherebbe alcuna utilità. Tuttavia, poiché tali atti non sono stati censurati per vizi propri ma per i soli vizi della norma regolamentare attuata, l’interesse all’impugnativa della norma resta intatto.
La modifica del Regolamento con l’espunzione della disposizione contestata si rivela quindi pienamente satisfattiva dell’interesse fatto valere. Non rileva che, per la nuova stagione, l’associazione abbia ottenuto spazi inferiori alle richieste: si tratta di diversa domanda e diversa procedura. Il Collegio dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere.
Nel merito, la norma impugnata e successivamente abrogata era illegittima, perché introduceva un ingiustificato privilegio a favore dei soggetti già concessionari di beni pubblici, ponendo una barriera alla possibilità per altri di concorrere al medesimo beneficio. Per la soccombenza virtuale le spese, liquidate in dispositivo, sono poste a carico del Comune, della controinteressata costituitasi e degli interventori ad opponendum, tutti in solido.
Nota della Redazione
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