Esclusione per inottemperanza alla legge sul collocamento dei disabili e segnalazione ANAC (TAR Lombardia n. 2063 del 02.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’operatore economico che, al momento della presentazione dell’offerta e fino all’aggiudicazione, non ottempera agli obblighi di collocamento dei disabili di cui alla legge n. 68/1999 è escluso dalla gara ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. i), d.Lgs. n. 50/2016, non residuando in capo alla stazione appaltante alcun potere di ammissione. I requisiti di ordine generale devono essere posseduti per tutta la durata della procedura, dalla domanda di partecipazione sino all’aggiudicazione. La declaratoria di inefficacia dei contratti, differita all’esito della rinnovazione imposta dall’effetto conformativo, costituisce atto di doverosa esecuzione del giudicato. La segnalazione all’ANAC per false dichiarazioni e la sua integrazione sono atti vincolati per la stazione appaltante.
Il Fatto
Una centrale regionale di committenza indice una procedura aperta multilotto per la fornitura del servizio di nutrizione artificiale domiciliare parenterale destinato agli enti del servizio sanitario regionale, con gara disciplinata dal d.Lgs. n. 50/2016. I lotti 1 e 2 sono inizialmente aggiudicati a un raggruppamento temporaneo di imprese. Un concorrente propone due ricorsi davanti al TAR Lombardia, entrambi accolti con sentenze che annullano le aggiudicazioni e impongono la rinnovazione delle sole verifiche sull’ottemperanza alla legge n. 68/1999 e sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
All’esito della rinnovazione, la stazione appaltante esclude il raggruppamento da entrambi i lotti. Il raggruppamento impugna l’esclusione e gli atti connessi, poi propone due atti di motivi aggiunti contro la risoluzione contrattuale delle convenzioni e contro la segnalazione all’ANAC e la sua integrazione. Nelle more, il Consiglio di Stato, Sezione III, respinge gli appelli contro le sentenze di primo grado.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 80, comma 5, lett. i), d.Lgs. n. 50/2016, che esclude l’operatore privo della certificazione di cui all’art. 17 della legge n. 68/1999 o della relativa autocertificazione. La documentazione dell’ente preposto al collocamento mirato attesta che la mandante del raggruppamento non era ottemperante in determinati periodi del 2022, e comunque non lo era alla data di aggiudicazione.
Il Tribunale richiama la regola per cui i requisiti generali devono sussistere senza interruzioni dalla presentazione della domanda all’aggiudicazione, sul modello di Adunanza Plenaria n. 7/2024 e di Adunanza Plenaria n. 8/2015. Le sentenze del Consiglio di Stato n. 3166/2024 e n. 3167/2024, coperte da giudicato, confermano che l’inadempienza al momento della presentazione dell’offerta era di per sé sufficiente a legittimare l’esclusione. Da qui l’assenza di qualsiasi potere di ammissione in capo alla stazione appaltante e il rigetto del ricorso principale.
Quanto ai primi motivi aggiunti, le censure di illegittimità derivata seguono la sorte del ricorso principale. I vizi propri sono infondati: la declaratoria di inefficacia dei contratti era atto dovuto in esecuzione delle sentenze che avevano differito tale declaratoria al termine della rinnovazione. La motivazione risulta adeguata nella proposta del RUP. La segnalazione ad ANAC è atto vincolato ai sensi dell’art. 213 del codice e della deliberazione ANAC n. 1386/2016.
Il secondo atto di motivi aggiunti investe l’integrazione della segnalazione con le sentenze di appello. Il Collegio la ritiene legittima: l’obbligo di notiziare l’Autorità discende dall’art. 213 del codice e dall’art. 80, comma 12, in presenza di dichiarazioni non veritiere. Le pronunce di secondo grado hanno evidenziato come il raggruppamento avesse dichiarato la propria regolarità in una data in cui sussisteva una condizione di inottemperanza.
Il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti integralmente, con condanna alle spese in favore delle parti resistenti e compensazione verso l’ente che gestisce il collocamento mirato.
Nota della Redazione
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