Rinuncia all’istanza di riconoscimento del titolo estero e improcedibilità del ricorso (Cons. Stato n. 4739 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta rinuncia all’istanza amministrativa di riconoscimento del titolo di specializzazione su sostegno conseguito all’estero determina la carenza sopravvenuta di interesse alla decisione sul ricorso di primo grado e, quindi, l’improcedibilità di quest’ultimo. Il giudice d’appello, riformando la sentenza di accoglimento, dichiara l’improcedibilità del ricorso originario, non potendo più pronunciarsi sul rapporto sostanziale divenuto oggetto di rinuncia. La rinuncia incide sull’interesse a ricorrere e prevale sull’esame del merito dell’appello, che resta assorbito. Le spese del doppio grado possono essere compensate in presenza di giusti motivi.
Il Fatto
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva rigettato l’istanza con cui l’interessata chiedeva il riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno conseguito in Spagna al termine di un Curso de especialización en Atención a las necesidades especificas de apoyo. L’Amministrazione aveva qualificato quel titolo come “titulo propio”, privo di carattere ufficiale e di efficacia abilitante nell’ordinamento spagnolo, escludendone perciò la riconoscibilità.
Il TAR Lazio, Sezione Quarta, con sentenza n. 10672/2025, aveva accolto il ricorso e annullato il provvedimento, ritenendo che il Ministero dovesse svolgere un’istruttoria comparativa in concreto e adottare eventuali misure compensative. Il Ministero ha proposto appello, richiamando la sentenza della Corte di Giustizia del 20 novembre 2025 sulle cause C-340/2024 e C-422/2024. Nelle more, il Consiglio di Stato ha sospeso l’esecutività della sentenza con ordinanza n. 421 del 4 febbraio 2026.
La Motivazione della Corte
In udienza l’appellata ha dichiarato di avere rinunciato all’istanza di riconoscimento, ai fini dell’iscrizione ai percorsi formativi di cui all’art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106. La Corte ha dato atto che tale rinuncia ha determinato l’improcedibilità del ricorso proposto in primo grado per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Collegio ha dato avviso a verbale ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. della causa di improcedibilità. Il rispetto di tale garanzia partecipativa consente la definizione del giudizio in rito, senza necessità di esaminare i motivi d’appello.
La conseguenza processuale è la riforma della sentenza appellata: viene dichiarata l’improcedibilità del ricorso originario. Il percorso argomentativo resta quindi sul piano dell’interesse a ricorrere, senza che la Corte si pronunci in via definitiva sulla questione sostanziale del riconoscimento dei titulos propios. La Corte osserva soltanto che l’appello era stato ritenuto fondato in sede cautelare, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia e dell’istruttoria comparativa svolta dal Ministero secondo i criteri dell’Adunanza Plenaria n. 18/2022.
Le spese del doppio grado di giudizio sono state compensate per la sussistenza di giusti motivi.
Nota della Redazione
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