Ordinanza comunale e sanzione pecuniaria presupposta: nessun interesse del terzo (TAR Sicilia n. 3509 del 28.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’interesse a ricorrere, quale species dell’interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ., deve essere concreto e attuale e consistere in un’utilità pratica, diretta e immediata che il ricorrente può ottenere con il provvedimento richiesto al giudice. La postulazione di un evento ipotetico e futuro, subordinato al verificarsi di condizioni incerte, è inidonea a fondare l’utilità richiesta. Il terzo proprietario confinante, che non sia destinatario dell’ordine di rimozione né della sanzione pecuniaria, difetta di interesse a impugnare la parte dell’ordinanza che si limiti a far salva l’applicazione di sanzioni irrogate nei confronti di altri soggetti. La carenza di interesse è originaria e determina l’inammissibilità del ricorso.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un fabbricato per civile abitazione, agisce per l’annullamento, in parte qua, di un’ordinanza comunale che aveva ingiunto alla società titolare di una concessione edilizia e ai proprietari dei terreni su cui insistevano due gru di cantiere la rimozione delle strutture entro novanta giorni. L’ordine prevedeva che, in caso di inottemperanza, si sarebbe proceduto d’ufficio con spese a carico degli obbligati, salva l’applicazione della sanzione pecuniaria pari al doppio del valore dell’immobile e comunque non inferiore a 516,46 euro.
Il ricorrente censurava proprio la parte dell’ordinanza che richiamava il regime sanzionatorio dell’art. 10 della legge n. 47/1985, come modificato dall’art. 37 d.P.R. n. 380/2001 e recepito dalla legge regionale n. 16/2016, sostenendo che le gru non fossero soggette al regime edilizio e contestando l’illogicità di una sanzione commisurata all’incremento di valore dell’immobile. In subordine deduceva l’applicazione del diverso regime dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. Respinta l’istanza cautelare, la causa giungeva alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva d’ufficio, ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., un profilo di inammissibilità per carenza originaria di interesse e su questo incentra la decisione. L’interesse a ricorrere deve presentare i caratteri della concretezza e dell’attualità e tradursi in un’utilità pratica, diretta e immediata assicurata dal provvedimento giudiziale invocato.
Il Tribunale richiama il consolidato indirizzo secondo cui un evento ipotetico e futuro, subordinato a condizioni allo stato incerte, non è idoneo a dare consistenza all’utilità richiesta, citando Cons. Stato, sez. II, n. 8263 del 2022 e TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 2797 del 2023, oltre a Cons. Stato, sez. V, n. 3809 del 2013.
Applicando tale regola al caso concreto, il Collegio osserva che l’ordinanza ingiunge la rimozione delle gru nei confronti dei soggetti ivi indicati e prevede l’intervento sostitutivo dell’ente in caso di inottemperanza. La sanzione pecuniaria è richiamata con la formula “salvo l’applicazione”, che non ne chiarisce il rapporto di alternatività rispetto alla demolizione.
Il ricorrente non ha fornito prova dell’interesse alla contestazione: l’utilità è legata a una futura e eventuale azione avverso il silenzio, della cui attivazione non è stata data prova in corso di causa. Non risulta che l’amministrazione abbia interpretato l’ordinanza nel senso temuto, irrogando la sanzione senza procedere alla rimozione. Soprattutto, il ricorrente non è destinatario delle sanzioni pecuniarie e non ha interesse a contestarne le modalità di calcolo, perché irrogate nei confronti di terzi.
Il ricorso è pertanto inammissibile per carenza originaria di interesse. Il Collegio non dispone sulle spese in ragione della mancata costituzione delle parti intimate diverse dall’amministrazione statale.
Nota della Redazione
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