Rinuncia al permesso e al ricorso: improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lombardia n. 214 del 24.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta rinuncia dello straniero all’ottenimento del permesso di soggiorno e al gravame determina la carenza di interesse alla decisione del merito e l’improcedibilità del ricorso. Venuto meno l’interesse sostanziale alla pretesa dedotta, non residua alcuna ragione per una pronuncia nel merito. La declaratoria di improcedibilità consegue alla sola iniziativa della parte, senza necessità di esame delle censure. Il complessivo andamento della controversia, segnato da un articolato sviluppo cautelare, giustifica la compensazione delle spese.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, ha impugnato il provvedimento con cui la Questura ha dichiarato irricevibile l’istanza di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentata mediante kit postale. All’istanza non aveva fatto seguito la stipula del contratto di soggiorno con il datore di lavoro.

Il ricorso è stato proposto con domanda cautelare, respinta in primo grado. In sede di appello cautelare la pronuncia è stata riformata, con conseguente disposizione di incombenti istruttori e fissazione dell’udienza di merito. In prossimità dell’udienza il difensore ha segnalato che l’interessato aveva formalizzato rinuncia sia all’ottenimento del permesso sia al gravame, dichiarando l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della segnalazione della difesa e la qualifica come fatto processuale rilevante. La rinuncia formulata dallo straniero, depositata agli atti, incide sulla pretesa sostanziale e sull’azione giudiziale insieme.

La conseguenza è sul piano dell’interesse a ricorrere. Venuta meno la richiesta del titolo di soggiorno, non residua alcuna utilità della decisione di merito. Il Tribunale non esamina quindi le censure di violazione di legge e di eccesso di potere, perché la vicenda contenziosa si esaurisce sul piano processuale.

Il percorso argomentativo è lineare: accertata la sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso è dichiarato improcedibile. Il giudice non pronuncia l’inammissibilità, né rigetta nel merito: la formula recepisce la peculiarità della sopravvenienza rispetto a un ricorso originariamente ammissibile.

Sul piano delle spese, il Collegio richiama il complessivo andamento della controversia e dispone la compensazione. La scelta tiene conto dello sviluppo cautelare a due gradi e dell’esito non definitorio della lite.

Il dispositivo ordina infine l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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