Cessazione della materia per rilascio del permesso nelle more del giudizio (TAR Lombardia n. 216 del 24.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo la sopravvenuta adozione del provvedimento richiesto dal ricorrente, intervenuta nelle more del giudizio e satisfattiva dell’interesse azionato, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. Il giudice prende atto della sopravvenienza in rito senza esaminare il merito della pretesa. La definizione in rito giustifica la compensazione delle spese tra le parti, salvo il rimborso del contributo unificato a carico dell’Amministrazione. La speciale disposizione transitoria dell’art. 7, comma 3, d.l. n. 20/2023, convertito in legge n. 50/2023, consente la conversione dei permessi per protezione speciale rilasciati sotto la vigenza della precedente disciplina, purché ancora validi, se ricorrono i requisiti di legge.
Il Fatto
Il ricorrente era stato riconosciuto titolare di protezione umanitaria con rilascio, il 22/6/2021, di un permesso di soggiorno per protezione speciale, e continuava a lavorare con contratto a tempo indeterminato. Convocato per il 2/2/2024 per la conversione del titolo in motivi di lavoro subordinato, si vedeva dichiarare inammissibile l’istanza con il provvedimento impugnato, adottato sul presupposto dell’entrata in vigore della legge n. 50/2023 di conversione del c.d. decreto Cutro.
Il ricorrente proponeva ricorso davanti al TAR Lombardia, deducendo la violazione dell’art. 7, comma 3, d.l. n. 20/2023, del d.lgs. n. 286/1998 e del d.lgs. n. 25/2008. L’Amministrazione si costituiva, sostenendo la differenza tra le ragioni di fuga dal Paese di origine e l’integrazione sociale dell’istante. Con ordinanza n. 458 del 2024 il Tribunale accoglieva la domanda cautelare e fissava l’udienza di merito.
La Motivazione della Corte
In sede cautelare il Collegio aveva ritenuto non condivisibile la tesi erariale secondo cui la possibilità di conversione residuerebbe solo per i permessi ex art. 19, comma 1.1, terzo periodo, d.lgs. n. 286/1998 e non per quelli rilasciati dal Questore a fini di protezione speciale ex art. 32, d.lgs. n. 25/2008. Tale ultima tipologia di titolo è correlata, per espressa previsione dell’art. 32, comma 3, alla sussistenza dei medesimi presupposti sostanziali richiamati dalla disposizione transitoria dell’art. 7, comma 3, d.l. n. 20/2023.
Il Tribunale aveva quindi accolto la sospensiva ravvisando il fumus boni iuris e fissando la trattazione del merito alla seconda udienza pubblica di gennaio 2025.
Nella fase di merito il Collegio dà atto che, con deposito del 2/9/2024, l’Avvocatura ha comunicato la riattivazione della pratica e invitato il ricorrente a ritirare il titolo di soggiorno; il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato è stato rilasciato in data 8/9/2024. Il ricorrente ha pertanto depositato, il 7/10/2024, richiesta di cessazione della materia del contendere.
La Sezione ritiene di prendere atto della sopravvenienza satisfattiva e dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. La pronuncia in rito giustifica la compensazione delle spese, fatta salva la rifusione del contributo unificato a carico dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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