Rinuncia all’istanza di riconoscimento del titolo estero e sopravvenuta carenza di interesse (Cons. Stato n. 7280 del 02.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo il rapporto processuale rimane unitario nei due gradi di giudizio, cosicché la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso di primo grado rileva anche se si produce in appello. La rinuncia alla istanza di riconoscimento del titolo estero, formalizzata dal ricorrente nel corso del giudizio, priva la domanda di un interesse concreto ed attuale all’invalidazione del diniego. Il giudice di appello dichiara pertanto improcedibile il ricorso di primo grado e annulla senza rinvio la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La circostanza non determina l’inammissibilità dell’appello, poiché l’amministrazione conserva interesse all’annullamento di una sentenza che aveva annullato il proprio provvedimento. La mancata emersione della rinuncia in primo grado non inficia la sentenza appellata, non potendo il TAR tenerne conto.
Il Fatto
Una docente impugnava davanti al TAR Lazio il provvedimento con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva respinto la sua istanza di riconoscimento di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito presso un’università spagnola, ai fini dell’insegnamento su posto di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado. Il TAR accoglieva il ricorso e annullava il diniego, anche ai fini del riesame dell’istanza e dell’eventuale assegnazione di misure compensative.
Il Ministero proponeva appello, chiedendo la riforma della sentenza e rappresentando che la ricorrente aveva medio tempore dichiarato di rinunciare all’istanza di riconoscimento ai fini dell’iscrizione ai percorsi formativi di cui all’art. 7 del d.l. n. 71/2024, conv. con l. n. 106/2024. L’appellata, evocata, non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che la rinuncia risulta documentata e acquisita al protocollo ministeriale, e concerne proprio l’istanza respinta con il provvedimento impugnato e annullato dalla sentenza gravata. Su questa base il Consiglio di Stato richiama i propri recenti arresti su casi analoghi (sentenze n. 7668/2025, n. 1608/2026 e n. 6855/2026) per affermare che la circostanza sopravvenuta priva di interesse concreto ed attuale il ricorso di primo grado.
Il percorso argomentativo si fonda sull’unitarietà del rapporto processuale: la sopravvenuta carenza o estinzione dell’interesse al ricorso di primo grado rileva anche se si produce in appello, come attestato da una consolidata linea giurisprudenziale richiamata dalla Sezione. Ne deriva l’annullamento senza rinvio della sentenza di prime cure, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La Corte precisa che ciò non comporta l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello: il Ministero conserva pieno interesse a ottenere l’annullamento di una sentenza che aveva a sua volta annullato il proprio diniego. Il venir meno dell’interesse in capo alla destinataria del provvedimento giustifica invece la declaratoria di improcedibilità del ricorso originario.
Quanto alle doglianze del Ministero sull’erroneità della sentenza per non aver tenuto conto della rinuncia, il Collegio le ritiene non corrette: la dichiarazione non era emersa in primo grado, sebbene anteriore all’udienza, e il TAR non poteva valutarla; l’amministrazione avrebbe potuto depositarla nel fascicolo di primo grado.
Ad abundantiam, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE del 20 novembre 2025 sulle cause riunite C-340/2024 e C-422/2024, il ricorso di primo grado era comunque infondato nel merito: gli artt. 45 e 49 TFUE non impongono allo Stato ospitante di considerare un titolo di formazione non legalmente riconosciuto e privo di carattere ufficiale nello Stato di origine. Le spese del doppio grado sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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