Nullità della decadenza da concessione demaniale già scaduta per carenza di potere (TAR Liguria n. 193 del 21.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La decadenza da una concessione demaniale marittima già cessata per scadenza è affetta da nullità per carenza di potere in astratto, ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990, non essendo l’amministrazione titolare del potere di disporre la decadenza di titoli non più esistenti. La proroga tecnica delle concessioni fino al 31 dicembre 2024 è ammessa solo se entro la fine del 2023 l’autorità competente abbia indetto le procedure selettive o abbia deliberato di indirle in tempi brevi. Il giudice amministrativo rileva d’ufficio la nullità ai sensi dell’art. 31, comma 4, c.p.a., anche quando l’azione dichiarativa sia stata proposta oltre il termine decadenziale di centottanta giorni. La declaratoria di nullità rende le impugnative inammissibili per difetto di interesse.

Il Fatto

Il Comune ha assentito due concessioni demaniali marittime ad uso ricovero e manutenzione natanti su aree adiacenti in località Genova Quinto, rispettivamente a un’associazione sportiva dilettantistica e a un privato, cui nel 2015 si era aggiunto il figlio. Ciascuna concessione comprendeva un manufatto in muratura destinato al deposito di piccole imbarcazioni e materiali per attività sportiva senza scopo di lucro.

Con due determinazioni dirigenziali del 18 marzo e del 19 aprile 2024, l’amministrazione civica ha pronunciato la decadenza dei titoli concessori ai sensi dell’art. 47 cod. nav. e ha intimato lo sgombero delle aree nel termine di trenta giorni. I concessionari hanno impugnato i provvedimenti. Con le ordinanze nn. 125 e 126 del 25 giugno 2024 il Tribunale ha ravvisato la possibile intervenuta scadenza delle concessioni al 31 dicembre 2023, anteriore agli atti di decadenza e all’avvio dei relativi procedimenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riunisce i ricorsi e ricostruisce il quadro regolatorio. In base alla giurisprudenza europea (CGUE, sez. V, 14 luglio 2016, cause riunite C-458/14 e C-67/15; CGUE, sez. III, 20 aprile 2023, causa C-348/22) e alle sentenze dell’Adunanza Plenaria nn. 17 e 18 del 2021, recepite dall’art. 3 della legge n. 118/2022, i titoli concessori in discussione sono cessati il 31 dicembre 2023.

La proroga tecnica al 31 dicembre 2024 era consentita solo se entro la fine del 2023 l’autorità avesse indetto le procedure selettive o avesse deliberato di indirle in tempi brevissimi (Cons. St., sez. VII, 20 maggio 2024, nn. 4479-4480-4481). Nel caso concreto la decisione di attivare le gare è stata assunta soltanto nell’aprile 2024. Ne deriva che i provvedimenti impugnati hanno ad oggetto concessioni scadute e sono nulli per carenza di potere in astratto, essendo l’amministrazione radicalmente sfornita del potere di disporre la decadenza di titoli non più esistenti.

La determina che ha assegnato ai titolari il termine per presentare istanza di rinnovo non ha previsto una proroga slegata dalle procedure di riassegnazione, sicché non può sanare ex post gli atti affetti da nullità. La conclusione vale anche per la concessione assentita al privato: il suo titolo era funzionale alla pratica sportiva non lucrativa e non rientra tra le concessioni ad uso turistico-balneare oggetto della delibera di Giunta richiamata dal Comune.

Il Tribunale rileva d’ufficio la nullità in forza dell’art. 31, comma 4, c.p.a., dovendo impedire che l’atto nullo costituisca il presupposto di una decisione giurisdizionale che ne postuli la validità (Cass. civ., sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242). Il rilievo officioso è possibile anche se l’azione dichiarativa è stata proposta dopo lo spirare del termine decadenziale (Cons. St., sez. IV, 3 gennaio 2018, n. 28).

Data la nullità dei provvedimenti decadenziali, le impugnative sono inammissibili per difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b) c.p.a.; quanto agli ordini di sgombero, il Tribunale dà atto dell’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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