Il giudicato sull’ordine di demolizione prevale sull’effetto sospensivo del condono (Cons. Stato n. 2322 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avente ad oggetto il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale, adottato ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 per inottemperanza all’ordine di demolizione, non possono essere rimessi in discussione i presupposti dell’atto demolitorio coperti da giudicato. L’effetto sospensivo previsto dall’art. 44 della legge n. 47 del 1985, che in linea di principio paralizza l’avvio dei poteri repressivi comunali in pendenza di condono, non è invocabile quando sugli stessi abusi si sia già formato un giudicato, potendo tale effetto operare solo se un giudizio è pendente e non quando la controversia è definitivamente conclusa. È inammissibile, per violazione del divieto dei nova in appello di cui all’art. 104, comma 1, c.p.a., il motivo con cui si deduca per la prima volta in grado di appello l’irretroattività della sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001, ove la censura di primo grado fosse stata formulata in termini genericamente diversi.
Il Fatto
Il Comune di Napoli, con disposizione dirigenziale del 22 marzo 2023, ha disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un manufatto realizzato in due livelli, già oggetto di un ordine di demolizione adottato nel 2014 unitamente al rigetto di due istanze di condono ex legge n. 269 del 2003. Con lo stesso atto ha irrogato la sanzione pecuniaria di 20.000 euro ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001.
La proprietaria, che aveva acquistato il bene per usucapione con sentenza del Tribunale di Napoli del 2003, ha impugnato la determina davanti al TAR Campania, che ha dichiarato in parte inammissibile e in parte respinto il ricorso. Ha quindi proposto appello, deducendo tra l’altro la pendenza di una risalente istanza di condono del 1987, mai esitata, presentata dalla precedente proprietaria, e l’illegittimità della sanzione pecuniaria per violazione del principio di irretroattività.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello, affrontando anzitutto la contestata legittimazione degli interventori ad opponendum. Il Collegio, richiamando i principi dell’Adunanza plenaria n. 13 del 2018 e della successiva n. 10 del 2020, ritiene che i vicini, abitanti negli immobili adiacenti o prossimi all’opera abusiva, siano titolari di una posizione giuridica collegata a quella della ricorrente e abbiano un interesse, anche di mero fatto, alla reiezione del gravame.
Nel merito, i primi tre motivi ruotano attorno alla pretesa sospensione dei procedimenti sanzionatori ex art. 44 della legge n. 47 del 1985 per effetto della pendenza dell’istanza di condono del 1987. La Corte riconosce che, secondo la giurisprudenza, tale norma paralizza l’avvio dei poteri repressivi comunali, ma rileva che nel caso concreto l’ordine di demolizione del 2014 è stato definitivamente confermato dalla sentenza del TAR n. 4026 del 2019, passata in giudicato.
Il ragionamento del Collegio è stringente: o l’istanza del 1987 riguardava abusi diversi da quelli oggetto delle successive istanze del 1995 e del 2004, e allora la sua definizione è irrilevante; oppure riguardava i medesimi abusi, e allora la sua pendenza avrebbe dovuto essere fatta valere nel giudizio concluso dalla sentenza del 2019, non impugnata né con appello né con revocazione straordinaria ex art. 395, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.. In entrambe le ipotesi il giudicato prevale sull’effetto sospensivo, che presuppone un giudizio pendente.
Quanto al vincolo di rischio frana R3 e al dedotto difetto di istruttoria, il motivo è infondato: la questione attiene ai presupposti dell’ordine demolitorio e non può essere riproposta nel giudizio sull’acquisizione, pena la violazione dell’art. 2909 c.c. Il provvedimento del 2014, peraltro, si regge su una motivazione plurima, avendo la sentenza del 2019 richiamato anche l’art. 32, comma 26, della legge n. 326 del 2003.
Infine, il motivo sull’irretroattività della sanzione pecuniaria, fondato sull’Adunanza plenaria n. 16 del 2023, è dichiarato inammissibile: la censura di primo grado si limitava a dedurre genericamente l’estinzione del diritto all’irrogazione, senza prospettare la questione dell’irretroattività della legge n. 164 del 2014. Opera quindi il divieto dei nova in appello ex art. 104, comma 1, c.p.a., restando irrilevante che la sentenza impugnata abbia interpretato diversamente la doglianza.
Nota della Redazione
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