L’esclusione per gravi illeciti professionali sopravvenuti all’aggiudicazione è legittima se il contratto non è stipulato (TAR Abruzzo n. 403 dell’11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’Amministrazione, all’esito di una rinnovata istruttoria e di un nuovo contraddittorio, conferma l’esclusione di un operatore economico già disposta, integra una conferma in senso proprio e non una convalida, con la conseguente inapplicabilità dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. I requisiti di ordine generale devono essere posseduti dall’operatore senza soluzione di continuità per tutta la durata della procedura, fino alla stipula del contratto, sicché l’esclusione ex art. 80, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 può essere disposta in qualunque momento, anche dopo l’aggiudicazione, se non è ancora intervenuta la stipula. Il giudizio di affidabilità ex art. 80, comma 5, lett. c), ha natura soggettiva e unitaria e l’esclusione opera necessariamente per tutti i lotti cui l’operatore ha partecipato, anche se non risultato primo in graduatoria. I gravi illeciti professionali possono essere desunti da indagini penali in corso e da misure cautelari, senza necessità di sentenza, quando le vicende siano gravi, pertinenti e omogenee rispetto all’oggetto dell’affidamento.
Il Fatto
La ricorrente, società operante nel settore delle pulizie, risultava prima classificata in due dei quattro lotti di una gara indetta per l’affidamento del servizio alle aziende sanitarie della Regione Abruzzo. Dopo l’aggiudicazione, la stazione appaltante, in qualità di gestore uscente, le richiedeva la trasmissione degli elenchi del personale per l’attuazione della clausola sociale, ma la società adempiva solo dopo oltre due mesi e con documentazione incompleta. Con una prima determinazione, l’Amministrazione disponeva l’esclusione della società da tutti i lotti per grave illecito professionale, ravvisato anche in vicende penali pendenti a carico del procuratore institore e in penali contrattuali applicate in precedenti rapporti. A seguito dell’impugnazione, la stazione appaltante avviava un nuovo procedimento e, con una successiva determinazione, confermava l’esclusione, integrando la motivazione e revocando formalmente l’aggiudicazione del lotto in cui la società era risultata prima.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha esaminato prioritariamente il secondo ricorso per motivi aggiunti, volto contro il provvedimento di conferma dell’esclusione, in quanto la sua sorte condizionava l’interesse alla trattazione delle altre impugnazioni. La ricorrente sosteneva che la determinazione costituisse una convalida illegittima, ma il giudice ha chiarito che, avendo l’Amministrazione riaperto il procedimento, richiesto chiarimenti e valutato le misure di self-cleaning, l’atto integra una conferma in senso proprio.
Quanto alla tardività dell’esclusione rispetto all’aggiudicazione, il Collegio ha richiamato l’art. 80, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, che consente l’esclusione in qualunque momento della procedura. Fino alla stipula del contratto, il procedimento non può dirsi concluso e l’Amministrazione conserva il potere di escludere un operatore divenuto inaffidabile, anche per fatti verificatisi dopo l’aggiudicazione purché la procedura sia ancora aperta.
Il giudice ha poi ritenuto legittima l’estensione dell’esclusione a tutti i lotti, valorizzando la natura unitaria e soggettiva del giudizio di affidabilità. Ha, inoltre, considerato adeguati i mezzi di prova utilizzati, ravvisando che le misure cautelari adottate in diversi procedimenti penali per reati gravi e omogenei, coinvolgenti un soggetto con poteri apicali nella società, costituiscono indici sufficienti a fondare il giudizio di inaffidabilità, secondo la c.d. teoria del contagio.
Il Tribunale ha infine ritenuto non manifestamente illogica la valutazione di inadeguatezza delle misure di self-cleaning, ha escluso la natura sanzionatoria dell’esclusione e ha qualificato la mancata trasmissione degli elenchi del personale come comportamento idoneo a integrare il grave illecito professionale, nonostante l’avvenuta disapplicazione delle penali contrattuali per effetto di una transazione. Alla luce della pluralità di ragioni autonome e convergenti, il Collegio ha respinto i secondi motivi aggiunti e dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse.
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Nota della Redazione
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