Trasferimento interno e sopravvenuta carenza di interesse: spese compensate (TAR Trentino-Alto Adige n. 46 del 14.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta soddisfazione integrale della pretesa per effetto dell’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato determina, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., la cessazione della materia del contendere. La sopravvenuta perdita di qualsiasi utilità della decisione, per il venir meno dell’interesse sostanziale del ricorrente, comporta la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La compensazione delle spese può fondarsi sulla virtuale soccombenza reciproca valutata alla stregua della sommaria delibazione di merito. Nel caso di specie, la mancanza assoluta di motivazione rende fondata la pretesa sul ricorso introduttivo, mentre la coerente motivazione organizzativa sostiene la legittimità del secondo provvedimento.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato, ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Bolzano disponeva il proprio trasferimento con decorrenza immediata da un servizio all’altro, deducendo difetto d’istruttoria e di motivazione. Il TRGA ha accolto la domanda cautelare con l’ordinanza n. 59/2024, sospendendo l’efficacia dell’atto e fissando l’udienza di merito.
Nelle more, l’Amministrazione ha annullato in autotutela il provvedimento, già sospeso, e ha adottato un nuovo provvedimento di trasferimento fondato su ragioni organizzative. Avverso quest’ultimo il ricorrente ha proposto motivi aggiunti. In seguito, conseguito l’avanzamento di carriera, è stato assegnato a un diverso ufficio e ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, insistendo per la liquidazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il ricorso introduttivo. L’annullamento in autotutela del primo provvedimento ha pienamente soddisfatto la pretesa del ricorrente: ricorre pertanto l’ipotesi di cessazione della materia del contendere, dichiarata ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
Quanto ai motivi aggiunti, il sopravvenuto avanzamento di carriera e il conseguente spostamento presso altro ufficio hanno reso incompatibile l’assetto contestato. Ne deriva il venir meno di ogni interesse alla decisione e la declaratoria di improcedibilità a norma dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Venendo alla regolazione delle spese, il Collegio procede a una sommaria delibazione della fondatezza della pretesa, in applicazione del principio della virtuale soccombenza reciproca. Sul ricorso introduttivo rileva la mancanza assoluta di qualsiasi indicazione delle ragioni poste a fondamento del trasferimento, che rende fondato il vizio di difetto di motivazione.
Sui motivi aggiunti, invece, la motivazione articolata a sostegno del secondo trasferimento appare coerente con le esigenze organizzative dell’Amministrazione, in forza della discrezionalità organizzativa in funzione delle attività di Polizia. Le censure di illogicità sono pretestuose quanto all’assenza per congedo e non convincenti quanto all’incremento di personale, trattandosi di agenti in prova con assegnazione temporanea e limitazioni d’impiego.
Le deduzioni finali sull’eccesso di potere per sviamento risultano generiche e prive di supporto probatorio, non emergendo alcun intento sanzionatorio sotteso all’atto. Alla delibazione finalizzata alle spese i motivi aggiunti appaiono quindi infondati, e le spese sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.