Il Centro operativo di Pescara non ha potestà impositiva: l’avviso deve essere adottato dalla Direzione provinciale (Cass. civ. Sez. 5 n. 15378 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate, come individuato con provvedimento n. 180902 del 2010, non è titolare di potestà impositiva, ma soltanto di poteri di indagine e di supporto alle diverse articolazioni periferiche, cui soltanto compete adottare l’avviso di accertamento. La legittimazione processuale spetta sempre alla Direzione provinciale determinata con riferimento al domicilio fiscale del contribuente. È nullo, per carenza di potere, l’avviso di accertamento emanato dal Centro operativo di Pescara, dovendosi altrimenti derogare alla regola del domicilio fiscale del contribuente con aggravio del suo pieno diritto di difesa.
Il Fatto
La contribuente propose opposizione avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione, per l’anno 2008, una maggiore IRPEF in relazione al reddito derivante dalla locazione di fabbricati. La Commissione tributaria provinciale di Forlì, con sentenza poi confermata dalla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, accolse il ricorso della contribuente, ritenendo l’avviso di accertamento nullo in quanto emanato in carenza di potere dal Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il primo motivo di ricorso, con cui l’Agenzia delle Entrate deduceva la violazione dell’art. 28, comma 2, d.l. n. 78/2010 e dell’art. 10 d.lgs. n. 546/1992.
Richiamando il recente precedente di Cass. n. 34444/2025, la Corte ha ribadito che al Centro operativo di Pescara non spetta potestà impositiva, ma solo di indagini e supporto alle diverse articolazioni periferiche cui compete adottare l’avviso di accertamento. Tale orientamento, già espresso in materia di diniego del credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate da Cass. n. 23003 del 2010 e successivamente confermato da Cass. n. 5100 del 2024, trova conferma sistematica nell’art. 10 d.lgs. n. 546/1992.
La Corte ha evidenziato come, se l’ufficio è un Centro di servizio, la legittimazione processuale incombe sull’ufficio delle Entrate al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso. L’ente impositore rimane pur sempre l’Agenzia delle Entrate, che si avvale della competenza tecnica del Centro operativo, senza che ciò comporti il trasferimento della relativa potestà impositiva.
Il secondo motivo di ricorso, concernente la violazione degli artt. 112, 324 e 346 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c. e afferente a profili di fondatezza nel merito dell’originario ricorso della contribuente, è stato dichiarato inammissibile. Il rigetto del primo motivo, con conseguente definitività della statuizione di annullamento dell’avviso di accertamento impugnato, ha reso tale censura priva di oggetto. Nessuna statuizione è stata adottata in ordine alle spese, essendo rimasta la contribuente intimata.
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Nota della Redazione
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