Destituzione da prescrizione penale e autonomo giudizio disciplinare (TAR Puglia n. 1291 del 11.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato non preclude all’Amministrazione l’esercizio del potere disciplinare né impone la ripetizione degli accertamenti già compiuti in sede penale. L’Amministrazione dispone di un apprezzamento istruttorio autonomo e valuta i fatti con il criterio del più probabile che non, distinto da quello penale dell’oltre ogni ragionevole dubbio. Solo un giudicato assolutorio sull’insussistenza del fatto o sulla sua mancata commissione impedisce di assumere i fatti a fondamento del procedimento disciplinare, ai sensi dell’art. 653 c.p.p.. La sanzione irrogata è sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti dell’eccesso di potere sotto le forme sintomatiche della manifesta illogicità, irragionevolezza e sproporzione.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato dal 1994 e in servizio con la qualifica di Assistente capo coordinatore presso un commissariato di Bari, veniva deferito al Consiglio Provinciale di Disciplina nel dicembre 2024. La contestazione riguardava una serie di assenze dal servizio: secondo l’addebito, mediante artifici e raggiri apponeva la propria firma sui fogli di presenza attestando l’effettività dell’intero turno, pur trattenendosi in ufficio per un tempo inferiore e allontanandosi per incontri con una prostituta durante l’orario di servizio.
Il procedimento penale per i medesimi fatti si chiudeva con declaratoria di intervenuta prescrizione del reato. Il Consiglio di Disciplina proponeva la destituzione e il Capo della Polizia la comminava con decreto del marzo 2025. Il ricorrente impugnava gli atti davanti al TAR Puglia, deducendo l’assenza di un accertamento penale di responsabilità, la mancanza di istruttoria autonoma, la sproporzione della sanzione e lo sviamento di potere. La domanda cautelare veniva respinta e l’appello cautelare era accolto solo per la sollecita fissazione dell’udienza di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso e affronta in via prioritaria la questione del rapporto tra esito del processo penale e procedimento disciplinare. La tesi del ricorrente, secondo cui la mancata condanna avrebbe privato l’Amministrazione del potere sanzionatorio, non è condivisa. La pronuncia di prescrizione presuppone che il giudice penale non disponesse degli elementi per una formula assolutoria di merito e non contiene alcun accertamento liberatorio.
Richiamando l’art. 9, comma 6, del d.P.R. n. 737/1981, il TAR osserva che, quando da un procedimento penale comunque definito emergono fatti passibili di sanzione disciplinare, l’Amministrazione può adottare provvedimenti in proposito. Il riferimento all’art. 653 c.p.p. chiarisce il limite: occorre un giudicato assolutorio sull’insussistenza del fatto o sulla mancata commissione per escludere la veridicità degli addebiti. La prescrizione non integra tale ipotesi.
Il Collegio sottolinea la diversità dei criteri probatori. In sede penale gli accertamenti si valutano secondo la regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio; in sede disciplinare valgono le formule più elastiche del più probabile che non. Ne deriva che non è sufficiente addurre elementi idonei a ingenerare un dubbio, dovendosi invece dimostrare la ragione per cui il fatto non è stato posto in essere o non ha disvalore disciplinare. Gli elementi a discarico restano mere allegazioni, prive di prova contraria rispetto alla documentazione delle assenze.
Quanto alla proporzionalità, il TAR ribadisce che la gravità dei fatti costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per eccesso di potere nelle forme sintomatiche. Nel caso concreto il ricorrente vantava encomi ma anche plurimi precedenti disciplinari, circostanza dirimente ai sensi dell’art. 13 del d.P.R. n. 737/1981. La destituzione è dunque congrua, anche per il pregiudizio all’immagine dell’Amministrazione. Lo sviamento di potere resta privo di riscontro probatorio.
Nota della Redazione
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