Il candidato infortunato ha diritto a un differimento che garantisca il pieno recupero fisico (TAR Lazio n. 12843 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concorsi pubblici, l’amministrazione che accordi il differimento di una prova di efficienza fisica per ragioni di salute documentate deve garantire al candidato un tempo di recupero pieno rispetto alla patologia certificata, non essendo sufficiente convocarlo alla data di scadenza del periodo di inabilità. L’interesse pubblico alla celere conclusione della procedura concorsuale va bilanciato con il diritto del candidato a partecipare alla selezione in condizioni di salute, non potendo la previsione di una sessione di recupero nell’arco della stessa procedura frustrare le esigenze di par condicio tra i concorrenti. L’attività della pubblica amministrazione, anche quando imposta da una pronuncia giurisdizionale, resta soggetta alle norme e alle prescrizioni amministrative sulle modalità di svolgimento e sulle garanzie informative, con la conseguenza che la convocazione alle prove concorsuali notificata solo al difensore domiciliatario tramite PEC non è idonea a portare il candidato a diretta conoscenza della data della riconvocazione.
Il Fatto
Un ispettore della Polizia di Stato, candidato all’aliquota riservata ai posti per il ruolo degli ispettori nel concorso per l’assunzione di commissari, superate le prove scritte, presentava istanza di differimento delle prove fisiche allegando certificazione medica che attestava un’artralgia alle caviglie con impossibilità di svolgere attività fisica per otto giorni. L’amministrazione accoglieva la richiesta ma riconvocava il candidato per il sedicesimo giorno del mese successivo, coincidente con l’ottavo giorno, ossia l’ultimo del periodo di inabilità certificato. Nella prova di corsa piana di 1000 metri, il candidato concludeva la prova in un tempo superiore a quello richiesto, risultando non idoneo ed escluso dal concorso. Il candidato impugnava l’esclusione e gli atti connessi, nonché, con motivi aggiunti, la graduatoria finale che non recava il suo nominativo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, osservando come l’amministrazione, pur avendo accolto l’istanza di differimento, abbia di fatto imposto al candidato di sottoporsi alla prova nell’ultimo giorno del periodo di inabilità certificato, senza concedere alcun tempo aggiuntivo per il recupero della condizione fisica. Tale condotta, ha rilevato la Corte, non ha consentito un recupero pieno dall’infortunio e ha esposto il candidato a un evidente rischio per la salute, circostanza che potrebbe aver influito negativamente sull’esito della prestazione. La certificazione medica attestava l’impossibilità di svolgere attività fisica per otto giorni e la convocazione all’ottavo giorno non ha permesso alcun margine di recupero.
Quanto all’interesse pubblico alla celere conclusione della procedura, il Collegio ha richiamato il principio secondo cui il differimento di una prova fisica, che non richiede la partecipazione contestuale di tutti i candidati, non comporta pregiudizio alla par condicio né favorisce il candidato che recupera. Nella specie, l’amministrazione non ha addotto motivazioni organizzative che impedissero di sottoporre il ricorrente alla prova in un arco temporale successivo, atteso che la procedura è proseguita con le prove orali e la graduatoria è stata pubblicata sei mesi dopo l’evento. La Corte ha pertanto concluso per l’illegittimità del provvedimento di esclusione, annullandolo.
Con riguardo ai motivi aggiunti, il Tribunale ha accolto la doglianza relativa alla nuova convocazione disposta in esecuzione dell’ordinanza cautelare, avvenuta con modalità non conformi alla disciplina del concorso. La notifica dell’avviso di convocazione effettuata a mezzo PEC al difensore domiciliatario non è idonea, ha precisato la Corte, ad assicurare la diretta conoscenza della data della riconvocazione al candidato, atteso che il rapporto di rappresentanza processuale non si estende agli adempimenti extraprocessuali quali le prove concorsuali. L’attività dell’amministrazione, anche quando imposta da una pronuncia giurisdizionale, resta soggetta alle garanzie informative previste per gli interessati.
Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati accolti, assorbite le ulteriori censure, con condanna dell’amministrazione alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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