Rinuncia al ricorso e improcedibilità per carenza sopravvenuta di interesse (TAR Lazio n. 7590 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può legittimamente dichiarare di aver perso ogni interesse alla relativa decisione. In tal caso, il giudice amministrativo è tenuto a dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm., non avendo il potere né di procedere d’ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, che solo quest’ultimo è legittimato a compiere sulla base di personali ed insindacabili considerazioni.
Il Fatto
La controversia riguardava l’impugnazione del provvedimento con cui il Ministero dell’Interno aveva comunicato alla ricorrente il parere contrario della Commissione Consultiva all’impiego nel ruolo di appartenenza, anche in mansioni compatibili con la ridotta capacità lavorativa, e la facoltà di chiedere il transito in altre Amministrazioni dello Stato, con l’avvertimento che, in mancanza, si sarebbe proceduto alla dispensa dal servizio per motivi di salute.
La ricorrente, dipendente del Ministero dell’Interno, aveva chiesto l’annullamento di tale provvedimento e degli atti presupposti. L’Amministrazione si era costituita in giudizio e la Sezione aveva rigettato l’istanza cautelare. Con ordinanza presidenziale era stato disposto un incombente istruttorio, adempiuto dall’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la parte ricorrente aveva depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, non notificata alle altre parti costituite, successivamente ribadita con memoria.
Il Tribunale ha quindi richiamato il principio per cui, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, la parte ricorrente ha la piena disponibilità dell’azione, potendo rinunciare al ricorso o dichiarare di aver perso ogni interesse alla decisione. In tale seconda ipotesi, il giudice non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non avendo il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire.
A sostegno di tale conclusione, il Collegio ha citato i precedenti del Consiglio di Stato, Sezione VI, 17 settembre 2001, n. 4859 e del Consiglio di Stato, Sezione IV, 16 novembre 2007, n. 5832.
Alla luce dell’esito del giudizio, il Tribunale ha disposto l’integrale compensazione delle spese di lite, sussistendone i presupposti.
Nota della Redazione
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