Ottemperanza al decreto ingiuntivo e pagamento parziale non esecutivo (TAR Calabria n. 1255 del 06.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il decreto ingiuntivo, una volta dichiarato esecutorio e notificato, costituisce titolo idoneo a fondare l’obbligo della pubblica amministrazione di dare esatta esecuzione al diritto in esso attestato, quanto a creditore, debitore e importo dovuto. Il pagamento intervenuto solo in corso di causa e di importo inferiore alla sorte capitale ingiunta integra adempimento parziale e non estingue l’obbligo esecutivo, residuando la differenza, gli interessi e le spese liquidate nel titolo. Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni ex art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996 legittima l’azione esecutiva. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere negata quando risulti iniqua, avuto riguardo all’entità del pagamento nel frattempo eseguito.
Il Fatto
Il ricorrente otteneva dal Tribunale di Catanzaro il decreto ingiuntivo n. 263/2023 del 25.03.2023, con cui l’amministrazione finanziaria veniva condannata al pagamento di euro 27.727,09, oltre interessi e spese di giudizio liquidate in euro 1.629,00 con accessori. L’ente intimato non corrispondeva spontaneamente quanto ingiunto.
Il creditore proponeva quindi ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’esatta esecuzione del titolo, l’assegnazione di un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento, la fissazione della penalità di mora e la rifusione delle spese. L’amministrazione non si costituiva. In vista della camera di consiglio il ricorrente evidenziava che, dopo la proposizione del giudizio, l’ente aveva versato euro 27.060,00, chiedendo l’integrale esecuzione per la differenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro esecutivo. Il decreto ingiuntivo era stato notificato il 28.03.2023, dichiarato esecutorio con decreto n. 3657/2023 del 25.05.2023 e nuovamente notificato con quest’ultimo il 31.05.2023. Da tale data risultava decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, convertito in legge n. 30 del 1997, per l’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.
Richiamando Consiglio di Stato, sez. V, sent. 22 marzo 2023, n. 2912/2023, il Tribunale afferma che il decreto ingiuntivo acquista efficacia di cosa giudicata quanto al diritto attestato, sia per l’individuazione delle parti sia per l’importo. Sulla scorta di TAR Campania – Napoli, sez. V, sent. 3 ottobre 2022, n. 6096/2022, ribadisce che sulle amministrazioni incombe l’obbligo giuridico di dare esatta esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali divenuti definitivi. Ne deriva l’obbligo dell’ente di eseguire il titolo azionato.
Il pagamento di euro 27.060,00, menzionato dal ricorrente nella memoria e assistito da valore confessorio, è qualificato come adempimento solo parziale: resta inferiore alla sorte capitale di euro 27.727,09 e lascia impagati interessi, spese liquidate in decreto e accessori. Il Collegio dichiara pertanto l’obbligo dell’amministrazione di corrispondere la differenza, oltre agli accessori, entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza.
In caso di perdurante inottemperanza viene nominato commissario ad acta il prefetto di Catanzaro, con facoltà di delega a un funzionario della prefettura, il cui compenso è posto a carico dell’amministrazione intimata.
La richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è invece respinta, perché ritenuta iniqua in ragione del pagamento quasi integrale della sorte capitale, ancorché intervenuto solo dopo l’instaurazione del giudizio. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 2.033,00 oltre accessori, con rimborso del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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