Sanzione accessoria per vendita di tabacchi senza patentino e termine di prescrizione (TAR Emilia-Romagna n. 229 del 29.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La chiusura dell’esercizio commerciale disposta ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge n. 50/1994 per la vendita di tabacchi lavorati in violazione delle disposizioni di legge costituisce sanzione amministrativa accessoria di tipo reale, con applicazione dei principi generali dettati dagli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge n. 689/1981. In mancanza di un termine specifico nella legge speciale, il potere punitivo incontra il termine di prescrizione dell’art. 28 della legge n. 689/1981, espressivo di principio generale: non rileva, pertanto, la ragionevolezza del tempo intercorso tra accertamento e irrogazione valutata caso per caso. La regolarizzazione sopravvenuta della posizione abilitante non incide sulla legittimità della sanzione, che colpisce l’oggettivo esercizio dell’attività senza titolo. Quanto agli effetti, la natura reale della misura comporta il collegamento al locale e giustifica l’estensione all’intera attività imprenditoriale, con conseguente esclusione della sproporzione quando sia irrogata nella misura minima.

Il Fatto

La Guardia di Finanza accertava che la legale rappresentante di una società esercente attività di bar e ristorazione aveva continuato a vendere tabacchi lavorati dopo la scadenza del patentino, avvenuta il 30 giugno 2019, senza chiedere il rinnovo. La società richiedeva quindi una nuova autorizzazione, ottenuta con provvedimento del 12 novembre 2019.

A distanza di quasi un anno dalla contestazione, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli disponeva la chiusura dell’esercizio per cinque giorni ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge n. 50/1994. La società impugnava gli atti deducendo la sopravvenuta carenza di interesse per il tempo trascorso e il carattere sproporzionato della sanzione, avuto riguardo alla natura ancillare della vendita di tabacchi rispetto all’attività principale e al possesso dei requisiti per il patentino. L’istanza cautelare era respinta per il venir meno del periculum in mora, essendo stata disposta la sospensione del provvedimento di chiusura.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 96 della legge n. 907/1942, che sanziona penalmente la vendita di generi di monopolio senza autorizzazione, e dall’art. 5, comma 1, della legge n. 50/1994, che prevede in via accessoria la chiusura dell’esercizio o la sospensione della licenza per un periodo tra cinque giorni e un mese. La giurisprudenza, richiamata dal Tribunale, qualifica la misura come sanzione amministrativa accessoria di tipo reale, con estensione dei principi della legge n. 689/1981.

Sul primo motivo, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui, nei procedimenti sanzionatori, il termine per l’irrogazione deve essere “certo”, in ossequio agli artt. 97 e 24 Cost. Il parametro non è la ragionevolezza del tempo valutata caso per caso, ma il termine di prescrizione del potere punitivo. In mancanza di una previsione specifica nella legge speciale, opera il richiamo all’art. 28 della legge n. 689/1981 quale principio generale, come affermato dal Cons. Stato n. 3293/2020, alle cui conclusioni il Collegio aderisce.

Irrilevante è la regolarizzazione intervenuta nelle more: oggetto della sanzione è l’oggettivo esercizio della vendita di tabacchi senza titolo nel periodo tra scadenza e rinnovo del patentino. La prima censura è quindi respinta.

Quanto al secondo motivo, il Tribunale richiama Cons. Stato n. 620/2022: la natura reale della sanzione impone il collegamento al locale e giustifica una risposta sanzionatoria riferita al complesso dell’attività imprenditoriale. La misura è diretta a colpire il cattivo uso dei locali e dell’autorizzazione commerciale nel suo insieme (cfr. Cons. Stato n. 3548/2020). La proporzionalità è esclusa come vizio, essendo la sanzione irrogata nella misura minima e in assenza di discrezionalità amministrativa, limitandosi l’Agenzia a verificare i presupposti e a quantificare tra minimo e massimo.

Respinta la domanda caducatoria, il Collegio nega anche quella risarcitoria, per difetto di una condotta lesiva presupposto del diritto al ristoro. Le spese sono compensate in ragione della natura interpretativa della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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