No al segreto sul segnalante ma esposto accessibile con anonimizzazione (TAR Liguria n. 599 del 23.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il soggetto destinatario di un controllo ispettivo ha un interesse qualificato, concreto e attuale all’accesso agli atti che hanno dato origine all’attività di vigilanza, compresi esposti, segnalazioni e denunce. L’art. 140 del Reg. UE n. 625/2017 impone agli Stati membri di proteggere i dati personali del segnalante, non di sottrarre al controllo del destinatario il contenuto della segnalazione: la tutela si realizza mediante anonimizzazione, non con il diniego dell’accesso. Diversamente opinando si ammetterebbe la denuncia anonima, incompatibile con i principi di trasparenza e responsabilità. Il rinvio dell’art. 86 del Reg. UE n. 2016/679 e dell’art. 59 del d.lgs. n. 196/2003 riporta la materia alla disciplina della legge n. 241/1990, da contemperare con la sola cautela dell’oscuramento delle generalità dell’esponente.
Il Fatto
La società ricorrente, attiva nel commercio all’ingrosso di surgelati, subisce in data 6 febbraio 2024 un controllo della struttura complessa Igiene degli alimenti di origine animale della competente azienda sanitaria. Il verbale si chiude con l’accertamento della piena conformità dell’attività alle norme di settore. In quella sede la società apprende che il controllo era stato originato da un esposto.
Il giorno successivo la società chiede copia della documentazione afferente alla pratica, dichiarando l’interesse a conoscere le motivazioni dell’esposto per tutelare la propria onorabilità e reputazione. L’azienda sanitaria nega l’accesso con due provvedimenti successivi, ritenendo prevalente la riservatezza del segnalante e richiamando l’opposizione del controinteressato. Il riesame innanzi al Difensore Civico Regionale si chiude con conferma del diniego. La società propone ricorso, chiedendo l’annullamento degli atti e l’accertamento del diritto all’ostensione ai sensi dell’art. 116 c.p.a.
La Motivazione della Corte
La difesa dell’azienda sanitaria eccepisce l’inammissibilità del ricorso per tardiva attivazione del riesame del Difensore Civico e per natura meramente confermativa del secondo diniego. Il Collegio respinge l’eccezione: il primo provvedimento è del 21 febbraio 2024, il secondo del 4 marzo 2024, l’istanza di riesame del 21 marzo 2024 e dunque nel termine di trenta giorni dell’art. 25, comma 4, legge n. 241/1990. Poiché il riesame ha investito entrambe le determinazioni, la qualificazione del secondo atto come confermativo resta irrilevante.
Nel merito il Tribunale muove dall’art. 140 del Reg. UE n. 625/2017, che impone meccanismi efficaci di segnalazione e “protezione dei dati personali delle persone che segnalano una violazione”. La lettera della norma non prevede alcuna esclusione del diritto di accesso: protegge i dati identificativi, non il contenuto della segnalazione. Il Collegio sottolinea che la protezione non può estendersi all’oggetto dell’esposto, altrimenti si riconoscerebbe dignità alla denuncia anonima, inammissibile in un ordinamento democratico. Il richiamo del terzo comma alle normative unionali e nazionali conduce all’art. 86 del Reg. UE n. 2016/679 e all’art. 59 del d.lgs. n. 196/2003, che a loro volta rinviano alla legge n. 241/1990.
La disciplina dell’accesso va dunque contemperata con la cautela unionale, e il contemperamento si realizza mediante l’anonimizzazione delle generalità dell’esponente. Il paventato rischio di individuazione del segnalante per la ristretta compagine aziendale della ricorrente è superato dalla protezione apprestata dall’art. 140, comma 2, Reg. UE n. 625/2017.
Accertata la legittimazione, il Collegio conferma la sussistenza di un interesse qualificato: chi subisce un procedimento di controllo ha diritto di conoscere integralmente i documenti utilizzati nell’esercizio del potere di vigilanza, a partire dagli atti di iniziativa e di preiniziativa. Il richiamo è al prevalente orientamento giurisprudenziale, che non ammette denunce segrete (TAR Firenze, sez. I, n. 898 del 2017; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, n. 980 del 2016; TAR Lazio, Roma, sez. III, n. 4989 del 2011; Cons. Stato, sez. V, n. 3081 del 2009).
I provvedimenti sono pertanto annullati e la domanda di accesso accolta, con ordine all’azienda sanitaria di ostendere i documenti richiesti previa anonimizzazione dei dati dell’esponente. La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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