Rinuncia sostanziale e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Puglia n. 128 del 24.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di non coltivare più l’impugnazione, sottoscritta anche dalle parti resistenti e accompagnata dall’accordo sulla compensazione delle spese, costituisce fatto univoco dal quale il giudice desume la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito. Ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile, anche quando la manifestazione difetti dei requisiti formali della rinuncia agli atti di cui all’art. 84 cod. proc. amm. L’art. 84, comma 4, cod. proc. amm. consente infatti al giudice di desumere dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, e dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse.
Il Fatto
La società ricorrente partecipava alla procedura aperta indetta dall’Azienda Sanitaria Locale per la fornitura di ambulanze di soccorso, in lotto unico e con il criterio del minor prezzo. Con verbale di gara n. 4 del 18 giugno 2024 la stazione appaltante le comunicava l’esclusione dalla prosecuzione delle attività di gara. La società impugnava il verbale davanti al TAR Puglia, lamentando l’omessa comunicazione e motivazione delle ragioni dell’esclusione, con censure riferite agli artt. 24 e 113 Cost. e all’art. 3 della legge n. 241/1990.
Con motivi aggiunti la ricorrente impugnava anche l’allegato al verbale di gara n. 3 e la determinazione dirigenziale n. 3653 del 29 luglio 2024, con cui la fornitura era stata aggiudicata alla controinteressata. Nel corso del giudizio, con memoria del 23 dicembre 2024 sottoscritta anche dalle resistenti, la ricorrente dichiarava di non avere più interesse a coltivare il ricorso, essendo intervenuto un accordo sulla compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la dichiarazione espressa dai difensori della ricorrente, peraltro sottoscritta anche dalle parti resistenti, integra una sopravvenienza che preclude la decisione di merito. La parte ha manifestato in modo inequivocabile la sopravvenuta carenza di interesse all’esito del giudizio, cosicché non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti.
Il Tribunale si sofferma sulla qualificazione dell’atto. La dichiarazione non reca i requisiti di formalità richiesti dall’art. 84 cod. proc. amm. per essere qualificata come rinuncia agli atti: difetta in atti la prova dell’avvenuta notifica alle altre parti processuali. Ciò nonostante, il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Il percorso argomentativo si fonda sull’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., secondo cui anche in assenza delle formalità dei commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, e dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa. La fattispecie concreta vi rientra pienamente: la dichiarazione di rinuncia sostanziale, la concorde sottoscrizione delle resistenti e l’accordo sulla compensazione costituiscono elementi univoci nel senso della cessazione dell’interesse.
La conseguenza processuale è la declaratoria di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti. Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, avendo le stesse espresso formale accordo in tal senso nella memoria depositata il 23 dicembre 2024. Il Collegio ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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