CILA non legittima abuso edilizio né impedisce potere di demolizione (TAR Sicilia n. 260 del 23.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La CILA è una mera dichiarazione di scienza e, a differenza della SCICA, non ingenera alcun affidamento per silentium; l’amministrazione comunale può pertanto disconoscerne gli effetti senza necessità di un atto di autotutela. L’art. 27 d.P.R. n. 380/2001 attribuisce al Comune un potere repressivo degli abusi edilizi non assoggettato a termini decadenziali, in ossequio al principio di inesauribilità del potere amministrativo di vigilanza. L’applicazione analogica dei limiti temporali e motivazionali dell’art. 19 l. n. 241/1990 agli interventi soggetti a CILA si risolve in una interpretazione contra constitutionem, riservata al Giudice delle leggi. La presentazione di una nuova CILA non sana i vizi di quella precedente né paralizza il potere sanzionatorio.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un immobile nel Comune di Trecastagni, avevano realizzato nel 2005 una tettoia di circa 15 mq con elementi strutturali di carattere precario, previo nulla osta della Soprintendenza. Con CILA del 24.10.2023 comunicavano lo smontaggio della tettoia e la sua ricostruzione con tamponature a lastre rinforzate, ottenendo un nuovo nulla osta.

Il Comune, con nota prot. 29148 del 21.11.2023, dichiarava di annullare la CILA, ritenendo che la chiusura con pannelli avesse trasformato il manufatto in un vero e proprio edificio, soggetto a permesso di costruire. Seguiva l’ordinanza di demolizione n. 2 del 17.05.2024. I ricorrenti impugnavano entrambi gli atti, deducendo nullità, difetto di istruttoria e violazione dell’art. 19 l. n. 241/1990. Il Comune non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la qualificazione della CILA. La nota comunale che ne dispone l’annullamento è, per quella parte, giuridicamente irrilevante: il Comune ha correttamente disposto la demolizione ai sensi dell’art. 27 d.P.R. n. 380/2001, a fronte della non facile amovibilità delle chiusure realizzate. Il mancato richiamo espresso della norma integra al più una incompletezza formale, priva di incidenza sulla legittimità sostanziale dell’atto.

La CILA, diversamente dalla SCICA, si risolve in una dichiarazione di scienza: l’ente può sempre disconoscerne la capacità di produrre effetti, senza obbligo di autotutela. Il Collegio richiama TAR Veneto, Sez. II, n. 1277 del 2024, secondo cui l’art. 6-bis d.P.R. n. 380/2001 non prevede un potere inibitorio successivo, ma solo un potere sanzionatorio pecuniario, oltre all’ordinario potere repressivo ex art. 27.

Quanto alla nuova CILA dell’aprile 2024, i pregi di questa non possono emendare i vizi della precedente. In assenza di contestazioni specifiche sulla affermata non precarietà delle lastre in calcestruzzo fibrorinforzate, l’ottemperanza alla demolizione consentirà di realizzare il diverso intervento, ma non di “salvare” la CILA del 2023, altrimenti espropriando sine die il Comune del potere sanzionatorio.

Sul terzo motivo, il Collegio prende le distanze dall’orientamento del Consiglio di Stato n. 4110/2023 e n. 3275/2021, che estende alla CILA i limiti dell’art. 19 l. n. 241/1990. Tale estensione è contra constitutionem: il rimedio sarebbe stato l’incidente di costituzionalità, non l’interpretazione creativa. Richiamando l’inesauribilità del potere amministrativo e i principi di buon andamento ex art. 97 Cost., il Collegio esclude ogni decadenza del Comune. La tutela del privato resta sul piano risarcitorio ex art. 2043 c.c., non in forma specifica.

Il ricorso è dunque rigettato, con nulla sulle spese per mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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