Fascia di rispetto dei corsi d’acqua e giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque (TAR Lombardia n. 542 del 19.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 143, primo comma, lett. a), r.d. n. 1775 del 1933, la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche si estende a ogni controversia avente ad oggetto atti amministrativi in materia di acque pubbliche, anche se non pronunciati da amministrazioni istituzionalmente preposte alla cura di tali interessi. Rientrano in tale giurisdizione i provvedimenti che incidono in maniera non occasionale, ma immediata e diretta, sul regime delle acque pubbliche e del relativo demanio, interferendo con la struttura o la consistenza dei beni demaniali. Appartiene pertanto al giudice speciale la controversia sull’osservanza dei divieti di edificazione nelle fasce di rispetto, quando i divieti sono informati alla ragione pubblicistica di assicurare il libero deflusso delle acque. Ne consegue l’inammissibilità, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, del ricorso avverso il diniego di sanatoria di un manufatto collocato nella fascia di rispetto di un corso d’acqua.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un compendio terreni in zona soggetta a vincolo paesaggistico e classificata in parte ad ambiti rurali di salvaguardia ambientale e in parte a boschi, realizzavano senza titolo edilizio e senza autorizzazione paesaggistica una recinzione di paletti in ferro e rete plastificata, alta circa 1,70 metri, lungo il perimetro di due mappali. Il manufatto correva sulla sommità dell’argine del Rio Schiave, corso d’acqua inserito nel Reticolo Idrico Minore, a distanza variabile tra 0,00 e 1,00 metro.
I proprietari chiedevano il permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 e l’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica ex art. 167 d.lgs. n. 42/2004. Il Comune comunicava il preavviso di diniego richiamando l’art. 5.3.1 del Regolamento comunale di polizia idraulica, che vieta qualsiasi recinzione nella fascia di quattro metri dai corsi d’acqua del reticolo; respingeva poi l’istanza di deroga e, con provvedimento del 25 maggio 2021, negava definitivamente entrambe le domande. I ricorrenti impugnavano il diniego e gli atti presupposti davanti al TAR, deducendo l’illegittimità della norma regolamentare per contrasto con l’art. 96 r.d. n. 523/1904 e con l’art. 841 c.c.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondata e assorbente l’eccezione preliminare di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune. La questione non attiene al merito del diniego, ma alla individuazione del plesso giurisdizionale competente a conoscere dell’impugnazione.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza della Suprema Corte, in particolare Cass. civ. sez. un. n. 12962 del 22.04.2022, secondo cui la giurisdizione del T.S.A.P. comprende ogni controversia su atti amministrativi in materia di acque pubbliche, anche se adottati da amministrazioni non istituzionalmente preposte, purché idonei a incidere in modo non occasionale sul regime delle acque e del demanio. Viene richiamata anche Cass. civ. sez. un. n. 13898 del 15.06.2009, che ha devoluto al giudice speciale le controversie sui provvedimenti comunali e provinciali di salvaguardia del vincolo di inedificabilità della fascia di rispetto.
A tali principi si allinea la giurisprudenza amministrativa richiamata dal Collegio e, in particolare, la propria precedente pronuncia TAR Brescia, sez. II, n. 1460 del 18.12.2017, resa in fattispecie analoga in tema di fascia di rispetto e di art. 96, lett. f), r.d. n. 523/1904. Il provvedimento comunale, pur emanato da autorità diversa da quelle preposte alla tutela delle acque, incide direttamente sul regolare regime delle acque pubbliche, la cui tutela ha carattere inderogabile.
La controversia concreta rientra in tale ambito, perché ha ad oggetto l’impugnazione del diniego di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica e di sanatoria edilizia di una recinzione realizzata in violazione della fascia di rispetto istituita a protezione di un canale demaniale. Il manufatto incide in modo immediato e diretto sul normale deflusso del corso d’acqua facente parte del Reticolo Idrico Minore e, quindi, sul regime delle acque pubbliche.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, davanti al quale il processo potrà essere riassunto nei termini di rito. Le spese sono compensate per la natura meramente processuale della decisione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.