Conversione del permesso di soggiorno e valutazione degli elementi offerti dall’istante (TAR Sicilia n. 2684 del 24.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di specifici elementi istruttori offerti dall’istante, l’Amministrazione è tenuta a valutare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, che costituisce diretta applicazione dei principi di inclusione, integrazione e tutela della persona e del lavoro e assume portata applicativa generale in mancanza di previsioni specifiche di segno diverso. La circostanza che il titolo posseduto non sia convertibile in permesso di lavoro non esime l’Amministrazione dal valutare gli elementi documentali ai fini del rilascio di un titolo ad altro titolo. Il riesame disposto in sede cautelare impone all’Amministrazione un esame effettivo della posizione, non un adempimento meramente formale. L’omessa valutazione integra eccesso di potere e determina l’annullamento del provvedimento, fatti salvi i successivi provvedimenti dell’Amministrazione.

Il Fatto

Con decreto del 12 settembre 2023 l’Amministrazione ha dichiarato inammissibile la richiesta di conversione del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente, già titolare di permesso per richiesta di asilo. Il diniego si fonda sull’assunto che il titolo posseduto non rientra, a norma dell’art. 6 d.lgs. n. 286/1998, tra quelli convertibili in permesso per motivi di lavoro.

Il ricorrente impugna il provvedimento davanti al TAR Sicilia, deducendo la violazione delle garanzie partecipative, per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento e dei motivi ostativi, e la mancata considerazione delle circostanze allegate: contratto di locazione, contratto di lavoro a tempo indeterminato, assenza di precedenti penali. Tali elementi, ad avviso del ricorrente, avrebbero consentito il rilascio di un permesso ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. L’Amministrazione resiste deducendo l’infondatezza del ricorso. In sede cautelare il Tribunale accoglie l’istanza e dispone il riesame della posizione del ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il condiviso orientamento secondo cui, in presenza di specifiche circostanze, l’Amministrazione è tenuta a valutare le condizioni per il rilascio del permesso di cui all’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. Tale disposizione costituisce diretta applicazione dei generali principi di inclusione ed integrazione e di tutela della persona e del lavoro, con portata applicativa generale in mancanza di previsioni specifiche di segno diverso (Consiglio di Stato sez. III n. 444 del 2021).

Da ciò deriva che, anche quando l’interessato sia titolare di un permesso per richiesta asilo — per il quale non è contemplata la conversione in permesso di lavoro e la possibilità di rinnovo è prevista sino alla decisione della domanda di protezione internazionale ai sensi degli artt. 4, comma 1, e 22, comma 2, d.lgs. n. 142/2015 — l’Amministrazione può comunque valutare gli elementi istruttori offerti dall’istante ai fini del rilascio di un permesso ad altro titolo (TAR Marche n. 306 del 2023).

Nel caso di specie il ricorrente ha documentalmente dimostrato la disponibilità di un alloggio, giusto contratto di locazione registrato il 13 gennaio 2022, e lo svolgimento di regolare attività lavorativa. Si tratta di elementi che l’Amministrazione avrebbe potuto e dovuto valutare ai fini del rilascio di un titolo ad altro titolo, anche in conseguenza del riesame disposto in sede cautelare, rimasto invece privo di qualsiasi riscontro.

Per tale assorbente ragione il ricorso è accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e salve le determinazioni che l’Amministrazione intenderà adottare. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore distrattario in complessivi euro 1.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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