Rinuncia al ricorso estingue il giudizio con compensazione delle spese (TAR Puglia n. 296 del 07.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinunzia al ricorso, dichiarata dal ricorrente con atto depositato prima dell’udienza di discussione, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c, cod. proc. amm., senza che il giudice amministrativo possa procedere all’esame nel merito dei motivi dedotti. La definizione in rito non preclude la regolazione delle spese, che il collegio può compensare tra le parti in presenza di ragioni giustificative, anche in assenza di soccombenza sostanziale. La pronuncia dà altresì atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della domanda cautelare, già definita con ordinanza di rigetto.

Il Fatto

Il ricorrente, maresciallo maggiore dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso un reparto della sede di Bari, era stato destinatario di una comunicazione di notizia di reato della Procura Militare di Napoli per un’ipotizzata truffa militare pluriaggravata continuata. Nelle more del procedimento disciplinare, sospeso in attesa della definizione del giudizio penale, il Comando Generale dell’Arma disponeva il suo trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale presso altra Stazione, con provvedimento del 18.11.2020.

Il militare impugnava la determinazione avanti al TAR Puglia, articolando censure di violazione del Regolamento dell’Arma, difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento e disparità di trattamento. Deduceva altresì la propria qualità di rappresentante sindacale e la limitazione della facoltà di fruire dei benefici della legge n. 104/1992 per l’assistenza a familiare infermo, contestando l’omessa richiesta del nulla-osta alla sigla sindacale. La domanda cautelare era respinta con ordinanza collegiale. Con atto depositato il 19.02.2024, il ricorrente dichiarava di rinunziare al ricorso.

La Motivazione della Corte

Il collegio si limita a prendere atto della rinunzia intervenuta prima dell’udienza pubblica, qualificandola come causa di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c, cod. proc. amm. La disposizione richiamata in epigrafe unitamente agli artt. 84 e 85 cod. proc. amm. disciplina proprio l’ipotesi di rinuncia al ricorso e la conseguente definizione del processo senza pronuncia sul merito.

Nessuna valutazione è svolta sui tre motivi di impugnazione, che restano assorbiti dalla definizione in rito. La rinunzia, provenendo dalla parte che aveva proposto l’azione, esprime una rinunzia agli atti che preclude l’esame delle censure e determina la chiusura del rapporto processuale.

Sul versante delle spese, il Tribunale dispone la compensazione tra le parti. La scelta si colloca nella discrezionalità del giudice e non implica alcun accertamento sulla fondatezza dell’azione, coerente con l’assenza di una soccombenza sostanziale.

Il collegio ordina infine che la sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa e dispone l’oscuramento delle generalità della parte, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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