Revoca licenza porto d’armi legittima per conflittualità familiare e inaffidabilità (TAR Puglia n. 297 del 07.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La conflittualità familiare, anche quando non abbia dato luogo a condanna penale né a misura di pubblica sicurezza, integra presupposto idoneo a fondare il giudizio di inaffidabilità del soggetto al possesso e all’uso delle armi. Il divieto di detenzione ex art. 39 T.u.l.p.s. e la revoca delle licenze di porto d’armi hanno carattere cautelativo e preventivo, con funzione di evitare la commissione di delitti che potrebbero trovare occasione nella disponibilità delle armi. La valutazione amministrativa differisce da quella penale ed ha finalità non punitiva ma di prevenzione del mero pericolo di abuso. Nel bilanciamento degli interessi prevale quello pubblico alla sicurezza e all’incolumità rispetto all’interesse meramente ludico del privato alla caccia e al tiro a volo.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di licenze di porto di fucile per uso caccia e per tiro a volo, riceveva nel 2021 due provvedimenti: la revoca delle licenze disposta dal Questore e, poco dopo, il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti adottato dal Prefetto ai sensi dell’art. 39 T.u.l.p.s. Entrambi gli atti richiamavano una nota del Commissariato di P.S. che dava conto del ritiro cautelare delle armi a seguito di una denuncia per maltrattamenti in famiglia presentata dalla coniuge, in un periodo immediatamente precedente alla separazione.
Il ricorrente impugnava gli atti davanti al TAR, deducendo violazione dell’art. 3, legge n. 241/1990, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei presupposti e illogicità, sostenendo la falsità della denuncia, presentata a suo dire al solo fine di favorirne l’autrice nel giudizio di separazione. L’Amministrazione si costituiva e la causa veniva discussa all’udienza pubblica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso. Il nucleo argomentativo ruota attorno alla distinzione tra valutazione penale e valutazione amministrativa: ai fini del giudizio di affidabilità e della capacità di abusare dell’arma non è necessaria una responsabilità penale, perché la valutazione amministrativa ha finalità preventiva e non punitiva. Il giudizio prognostico a fondamento del divieto è ritenuto più stringente di quello di pericolosità sociale.
I giudici richiamano il principio secondo cui la detenzione delle armi non è un diritto ma un’eccezione al divieto, operante solo verso soggetti dei quali esista completa sicurezza circa il buon uso delle armi (cfr. Corte cost. n. 109/2019; Cons. Stato, Sez. III, n. 2404/2017). Prefetto e Questore dispongono di ampia discrezionalità e possono vietare la detenzione quando sia riscontrabile una sia pur ipotetica capacità di abuso (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 65/2020).
La conflittualità coniugale, indipendentemente dall’esito delle denunce penali, è stata oggetto di autonoma valutazione. Il Collegio valorizza la stessa narrativa del ricorrente, che aveva ammesso di aver seguito la moglie per strada dopo l’ennesimo litigio, traendone la prova di un livello di conflittualità tale da rendere non inverosimili reazioni impulsive. È sufficiente, si legge, un’erosione anche minima del requisito della totale affidabilità o una limitata capacità di dominio della sfera emotiva (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 751/2021).
Quanto al bilanciamento, il Collegio richiama la circolare del Ministero dell’Interno e la giurisprudenza secondo cui l’ordine di non detenere armi può fondarsi su situazioni di fatto prive di rilievo penale (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 748/1999; TAR Campania, Sez. V, n. 4413/2020). L’interesse pubblico alla sicurezza prevale su quello meramente ludico. Il Collegio distingue l’ipotesi in cui l’uso delle armi sia connesso a motivi professionali, dove l’Amministrazione deve tener conto dell’inerenza alla capacità lavorativa (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 1731/2015).
Esclusa la carenza di istruttoria e il difetto di motivazione, il ricorso è respinto perché infondato, con compensazione delle spese in ragione della situazione non voluta dal ricorrente.
Nota della Redazione
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