Decorrenza del termine disciplinare dalla conoscenza qualificata della sentenza penale (TAR Campania n. 4917 del 01.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
I termini per l’esercizio dell’azione disciplinare previsti dall’art. 9, comma 6, del d.P.R. n. 737 del 1981 non decorrono dalla pubblicazione o dal passaggio in giudicato della sentenza penale, ma dalla conoscenza qualificata che l’amministrazione ne acquisisca mediante copia conforme della sentenza irrevocabile o notificazione ad opera dell’interessato. Una diversa lettura sottoporrebbe il potere disciplinare a decadenza in assenza di conoscenza degli elementi fattuali emersi in sede penale, con esito irragionevole e contrario al buon andamento. Il ritardo nell’avvio del procedimento rispetto ai fatti costituisce esercizio di una facoltà discrezionale dell’amministrazione, sindacabile solo per manifesta illogicità o palese irragionevolezza. Le valutazioni in materia di sanzioni disciplinari sfuggono a un pieno sindacato di legittimità, salvo travisamento dei fatti, evidente sproporzionalità o palese irrazionalità.
Il Fatto
Il ricorrente, Assistente della Polizia di Stato, impugna il provvedimento con cui il Capo della Polizia gli ha applicato la sanzione disciplinare della deplorazione, oltre alla preordinata deliberazione del Consiglio Provinciale di Disciplina. All’epoca dei fatti era in servizio a Susa. Durante un periodo di congedo straordinario per malattia, aveva comunicato all’ufficio di appartenenza il proprio indirizzo di residenza quale luogo di degenza; dai social network era tuttavia emerso che si trovava in località turistica a Palma de Maiorca, senza aver comunicato alcuna variazione.
Per tali fatti era stato avviato un procedimento penale per il reato di cui all’art. 640, comma 2, cod. pen., concluso con assoluzione perché il fatto non sussiste. All’esito del procedimento disciplinare è stata inflitta la deplorazione, per aver omesso di comunicare la variazione della sede di fruizione della degenza e per aver utilizzato impropriamente i social network, creando disagio nell’ufficio. Il ricorrente deduce violazione del principio di tempestività dell’azione disciplinare ed eccesso di potere per difetto di motivazione, violazione del principio di proporzionalità e del contraddittorio.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato. Il Collegio richiama i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa — tra cui Cons. Stato, sez. II, n. 6289 del 2023 — secondo cui i termini dell’art. 9, comma 6, del d.P.R. n. 737 del 1981 decorrono dalla conoscenza qualificata della sentenza penale da parte dell’amministrazione. Rileva il Tribunale che una diversa interpretazione condurrebbe all’illogica conclusione di assoggettare il potere disciplinare a decadenza senza che l’amministrazione abbia conoscenza degli elementi fattuali emersi in sede penale, costringendola a interrogare continuamente le cancellerie.
Il percorso argomentativo è sostenuto dal richiamo alla Corte costituzionale n. 186 del 2004, che ha ritenuto irragionevole far decorrere il termine dalla conclusione del giudizio penale anziché dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione, e alla Adunanza Plenaria n. 14 del 2022, che ha qualificato la conoscenza della sentenza conclusiva del processo penale come integrale e legalmente certa.
Applicando tali principi, la sentenza penale è divenuta irrevocabile il 17 ottobre 2022 ed è stata trasmessa via PEC alla Questura di Napoli il 20 ottobre 2022; il procedimento disciplinare è iniziato il 12 dicembre 2022 e la contestazione degli addebiti è stata notificata il 19 dicembre 2022. Il Collegio ritiene quindi rispettati i termini.
Quanto al ritardo di dieci anni, il Tribunale osserva che attendere le decisioni dell’autorità giudiziaria per avere un quadro completo dell’illecito disciplinare è facoltà discrezionale dell’amministrazione, sindacabile solo nei limiti della manifesta illogicità o palese irragionevolezza, nella specie non ravvisabili.
Il secondo motivo è parimenti infondato. Le valutazioni in materia di sanzioni disciplinari sono connotate da ampia discrezionalità e il giudice non può sostituirsi all’amministrazione, salvo travisamento dei fatti o evidente sproporzionalità. La deplorazione non appare sproporzionata, avendo il ricorrente violato l’obbligo di comunicare il luogo di domicilio e usato i social network in modo da manifestare mancanza di rispetto per la natura del servizio. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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