Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nell’ottemperanza per la carta del docente (TAR Lombardia n. 2309 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta esecuzione, da parte dell’Amministrazione, dell’obbligo di dare integrale attuazione al giudicato determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza, ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm., non essendo il giudice più chiamato a pronunciarsi sull’oggetto della controversia. La cessazione non esclude la condanna alle spese a carico dell’Amministrazione soccombente in senso virtuale, atteso che il tardivo adempimento, intervenuto solo nelle more del giudizio, conferma la fondatezza della pretesa azionata; le spese sono liquidate equitativamente e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo indeterminato, aveva ottenuto dal Tribunale di Monza – Sezione Lavoro, con sentenza n. 272/2024, la condanna del Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnarle, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, dell’importo di € 500,00 per ciascun anno, oltre interessi.
A fronte della mancata esecuzione spontanea del giudicato da parte dell’Amministrazione, la docente proponeva ricorso per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., chiedendo l’intervento del giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione della sentenza.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente rilevato che, nelle more del giudizio, l’Amministrazione aveva provveduto all’esecuzione della sentenza, caricando sul portafoglio elettronico della ricorrente la somma di € 2.500,00, corrispondente al valore complessivo dei cinque anni scolastici indicati nel titolo esecutivo.
La circostanza ha determinato la declaratoria di cessazione della materia del contendere, in applicazione del principio codificato dall’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., secondo cui, quando il ricorso è divenuto improceduto o sopravviene la piena soddisfazione della pretesa, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
La pronuncia si fonda sull’accertamento che la domanda proposta ha trovato piena soddisfazione in sede amministrativa, rendendo superfluo un provvedimento giurisdizionale sul merito dell’obbligo di esecuzione. Il giudice ha quindi ritenuto di non doversi più pronunciare sull’oggetto della controversia, attesa l’integrale esecuzione del dictum giudiziale.
Ciononostante, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale, affermando che il tardivo adempimento dell’Amministrazione conferma la fondatezza della pretesa azionata dalla ricorrente. L’esecuzione, intervenuta solo dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, evidenzia infatti l’inadempimento iniziale dell’obbligo di conformarsi al giudicato e legittima l’adozione della pronuncia sulle spese.
Le spese di lite sono state conseguentemente poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in via equitativa nell’importo complessivo di € 500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore che ha dichiarato di aver anticipato le spese e riscosso i compensi, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.