Ottemperanza al decreto di equa riparazione e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 1227 del 07.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto decisorio emesso dalla Corte d’appello ai sensi della legge n. 89/2001, notificato e non opposto, acquista valore ed efficacia di cosa giudicata in materia di diritti soggettivi e costituisce titolo per il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notifica del decreto e quello di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione ex art. 5-sexies della legge n. 89/2001, il giudice ordina all’amministrazione l’integrale esecuzione del giudicato e nomina, per il caso di persistente inerzia, il commissario ad acta. Al commissario non spetta alcun compenso specifico, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, richiamato dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015.

Il Fatto

Con decreto la Corte d’appello di Lecce aveva accolto il ricorso proposto ai sensi della legge n. 89/2001 e condannato il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore di ciascun ricorrente, della somma di € 3.600,00 oltre spese, con distrazione in favore del difensore.

Il decreto, munito di formula esecutiva e ritualmente notificato, non era stato eseguito. I ricorrenti proponevano quindi ricorso per l’ottemperanza al giudicato, chiedendone l’integrale esecuzione davanti al TAR Puglia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma anzitutto la regolarità del rito. Il decreto in questione ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi e efficacia di cosa giudicata, essendo stato notificato al Ministero e non opposto nel termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ..

È decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni dalla notifica previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. La parte ricorrente ha inoltre inviato la dichiarazione attestante la mancata riscossione e le modalità prescelte, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000. Sono quindi integrati i presupposti dell’art. 5-sexies della legge n. 89/2001, essendo decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione senza pagamento.

Nel merito il Collegio sancisce l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al decreto, con pagamento delle somme – se e nella misura in cui siano tuttora dovute – oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. L’adempimento è fissato nel termine di novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Per il caso di inerzia viene nominato commissario ad acta il dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia, con ulteriore termine di novanta giorni. Il Collegio esclude il compenso specifico, in applicazione dell’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015.

Segue la condanna alle spese del giudizio, liquidate in favore del difensore antistatario, oltre al rimborso delle spese vive accessorie per la proposizione dell’ottemperanza, richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 3484/2021 e Cons. Stato, Sez. V, n. 1498/2017.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 325 c.p.c.

Tutte le 524 sentenze sull'art. 325 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *