Sconti tariffari sanitari limitati al triennio 2007-2009 e illegittima ultrattività (C.G.A.R.S. n. 984 del 16.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Lo sconto tariffario previsto dall’art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006 ha carattere transitorio, essendo finalizzato alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il solo triennio 2007-2009. Le misure ivi disposte non possono trovare applicazione oltre tale arco temporale, né la loro efficacia può essere prorogata per via amministrativa mediante decreti assessoriali che ne presuppongano la perdurante vigenza. La reiterazione dello sconto oltre il triennio integra illegittima ultrattività, in contrasto con la transitorietà costituzionalmente necessaria della misura. Il decreto assessoriale che richiama gli sconti in sede di determinazione dell’aggregato di spesa è pertanto annullabile in parte qua, con effetti erga omnes in quanto atto pararegolamentare.

Il Fatto

Alcune strutture sanitarie private accreditate, esercenti laboratori di analisi nel territorio regionale, impugnavano davanti al TAR Sicilia i decreti assessoriali con cui la Regione aveva determinato l’aggregato di spesa per l’assistenza specialistica convenzionata e per le case di cura per l’anno 2011. Tra le censure, assumeva rilievo quella relativa all’applicazione degli sconti tariffari previsti dalla legge finanziaria per il 2007, recepiti nel decreto assessoriale.

Il TAR, con la sentenza n. 2438 del 27 luglio 2022, dichiarava irricevibile il ricorso quanto ai decreti del gennaio e febbraio 2011 e lo respingeva nel resto, condannando le strutture alle spese. Le società proponevano appello, dolendosi tra l’altro dell’erronea conferma dell’ultrattività degli sconti. Alcune di esse rinunciavano poi al gravame per sopravvenuta carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto preso atto della rinuncia all’appello depositata da alcune appellanti, dichiarando il gravame improcedibile nei loro confronti per difetto di interesse alla coltivazione.

Nel merito, il primo motivo è stato ritenuto fondato. Il C.G.A.R.S. ha richiamato il proprio orientamento (C.G.A.R.S. n. 80 del 2023) secondo cui l’art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006 disciplina espressamente la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il solo triennio 2007-2009. La Corte costituzionale n. 94 del 2009 ha valorizzato il carattere transitorio della norma ai fini dello scrutinio di ragionevolezza. La Corte di cassazione ha confermato che lo sconto è limitato al triennio, mentre il d.l. n. 248/2007, convertito nella legge n. 31/2008, non ne ha disposto la proroga.

Il Collegio ha poi richiamato la giurisprudenza del Cons. Stato, sez. III, n. 4840 e n. 4843 del 2021, che ha annullato con effetti erga omnes i provvedimenti regionali di conferma dello sconto oltre il triennio. Ne deriva l’illegittimità dell’ultrattività dello sconto: la misura non può essere reiterata in via amministrativa, poiché il legislatore nazionale l’ha circoscritta al triennio e non l’ha confermata nella finanziaria per il successivo periodo, che ha introdotto una nuova tariffazione secondo criteri di efficienza ed economicità.

Il decreto assessoriale è stato quindi annullato in parte qua, laddove richiama nelle premesse, nell’art. 5 e nello schema di contratto gli sconti tariffari. Il Collegio ha ritenuto applicabili, per analogia, gli incombenti di pubblicità di cui all’art. 14 del d.P.R. n. 1199/1971, a cura dell’Assessorato e nel termine di trenta giorni, con facoltà della parte interessata di provvedervi in danno dell’amministrazione inerte.

Il terzo motivo è stato respinto: gli aggregati di spesa regionali, secondo l’Adunanza Plenaria n. 3 del 2012, costituiscono limite invalicabile e vanno intesi al lordo degli oneri accessori, compresi i contributi previdenziali. Anche il quarto motivo è stato respinto, trovando la sospensione dell’accreditamento in caso di mancata sottoscrizione del contratto fonte nell’art. 8-quinquies, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992. Le spese del doppio grado sono state compensate per soccombenza reciproca.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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