Riparto costi urbanizzazioni solo sulle aree effettivamente lottizzate (TAR Abruzzo n. 477 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La determinazione con cui il Comune provvede al riparto dei costi delle opere di urbanizzazione primaria, in dichiarata attuazione di un giudicato amministrativo, deve essere adottata in ottemperanza al dictum del giudice. È pertanto nulla la determinazione che ripartisce il costo complessivo delle opere sull’intera superficie della zona omogenea, anziché sulle sole aree effettivamente lottizzate, imputando una quota considerevole del costo a una “differenza mq zona C” priva di soggetti titolari di lottizzazioni o permessi di costruire. In tal modo la spesa resta di fatto in capo al soggetto che l’ha già anticipata, in contrasto con il giudicato che impone di considerare la realtà e l’attualità della situazione, salvo futuri conguagli.
Il rito dell’ottemperanza è correttamente esperito quando l’atto comunale sia stato assunto in dichiarata esecuzione della sentenza e se ne deduca il contrasto. L’estromissione del lottizzante che abbia retrocesso la proprietà è giustificata dal difetto di legittimazione passiva, restando il costo a carico dei soli lottizzanti.
Il Fatto
Una società, poi dichiarata fallita, aveva realizzato a proprie spese opere di urbanizzazione primaria a servizio di una zona omogenea, in forza di una convenzione di lottizzazione che prevedeva il rimborso del contributo da parte dei successivi lottizzanti. Con una prima determinazione il Comune aveva ripartito i costi secondo criteri ritenuti errati, includendo nel computo anche aree non lottizzabili. Il TAR accoglieva il ricorso annullando quella determinazione e stabilendo che il costo va ripartito avuto riguardo alle sole aree effettivamente lottizzate.
Dopo una prima determinazione esecutiva, ritenuta conforme al giudicato, il Comune adottava una nuova determinazione in dichiarata ottemperanza della sentenza, ripartendo il costo complessivo delle opere sull’intera superficie della zona, pari a circa 460.000 mq. Il fallimento proponeva allora ricorso per ottemperanza, chiedendo la nullità del nuovo provvedimento; si costituiva il Comune eccependo l’inammissibilità per condivisione dell’atto, e un lottizzante eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per aver retrocesso la proprietà.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di venire contra factum proprium, secondo cui la determinazione sarebbe stata condivisa dal ricorrente all’esito di un tavolo tecnico. L’eccezione è infondata: dalla documentazione versata in atti emerge una mera interlocuzione, ma non alcun assenso alla determinazione; il riscontro positivo asserito dal Comune non è provato e risulta anzi negato dal ricorrente con la proposizione del ricorso.
Parimenti infondata è l’eccezione di mancata impugnazione degli atti esecutivi: l’accoglimento del ricorso travolgerebbe comunque gli atti meramente esecutivi. È invece fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del lottizzante che ha retrocesso la proprietà per mutuo dissenso, circostanza non contestata e dunque acclarata in base al principio di non contestazione: esso non è più titolare delle aree e va estromesso.
Nel merito, il Collegio rileva che la determinazione impugnata ripartisce il costo totale delle opere, pari a € 1.005.885,49, su una superficie di 460.000 mq, imputando una parte considerevole del costo — € 644.877,56 per 294.908 mq — a “differenza mq zona C”, ossia a soggetti non determinati e non ancora titolari di lottizzazioni o permessi di costruire. Così facendo, i costi restano di fatto in capo a chi li ha già anticipati, in totale contrasto con il dictum che imponeva di considerare le sole aree effettivamente lottizzate, salvo futuri conguagli.
Il Collegio sottolinea che la precedente determinazione esecutiva individuava correttamente la superficie lottizzata, ripartendo il costo fra i soggetti titolari di lottizzazioni o permessi di costruire. Essa non è stata annullata né espressamente sostituita, poiché la nuova determinazione menziona solo la precedente determina del 2013, già annullata dal giudicato. Ne deriva la nullità della determinazione impugnata per violazione del giudicato, con ordine di esecuzione entro trenta giorni, mentre sono respinte le domande di nomina del commissario ad acta, di penalità di mora e di risarcimento del danno, quest’ultimo non provato né quantificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.