Riparto perdite consortili: legittimo il ribaltamento sui Comuni anche in liquidazione (Cons. Stato n. 5720 del 02.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il consorzio tra enti locali posto in liquidazione, anche a seguito dell’apertura della procedura ex art. 14-ter legge n. 3/2012, non si estingue e conserva le proprie funzioni amministrative sino alla sua definitiva estinzione. Permane pertanto in capo agli organi consortili il diritto-dovere di approvare il bilancio di esercizio e di ripartire le perdite sugli enti consorziati, in proporzione alla quota di partecipazione, ai sensi dello statuto. La controversia relativa a tali delibere appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, non essendo il consorzio espressione di un accordo tra pubbliche amministrazioni né presentando l’atto un collegamento diretto con la gestione del ciclo dei rifiuti. L’art. 194 T.U.E.L. non è pertinente, non versandosi in ipotesi di disavanzo di un’azienda o consorzio da ripianare a carico dell’ente locale, ma di obbligo statutario dei Comuni consorziati.

Il Fatto

Due Comuni consorziati impugnano davanti al TAR Campania le delibere commissariali con cui il consorzio di bacino ha approvato il bilancio 2020 e la ripartizione delle perdite di esercizio sui Comuni aderenti. I ricorrenti deducono violazione di legge ed eccesso di potere, chiedendo altresì la nullità degli atti per carenza di attribuzione, sul presupposto che l’apertura della procedura di liquidazione avesse rimosso i poteri degli organi consortili.

Il TAR, previa riunione, dichiara i ricorsi in parte inammissibili e li rigetta per il resto. I Comuni propongono separati appelli, poi riuniti, articolando quattro motivi tra giurisdizione, asserita carenza di potere, inammissibilità parziale e merito. Si costituiscono il consorzio e la procedura di liquidazione, eccependo inammissibilità e infondatezza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto il motivo sulla giurisdizione. La statuizione del TAR che escludeva la giurisdizione ordinaria non è stata impugnata con appello incidentale e non può essere rimessa in discussione. Nel merito, il consorzio trova la propria fonte istitutiva nella legge, senza margini discrezionali sull’individuazione dei soggetti obbligati: difetta quindi il presupposto dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a. Quanto alla lett. p), il collegamento con la gestione del ciclo dei rifiuti è solo indiretto e mediato.

È infondato anche il motivo sulla pretesa carenza di potere. L’apertura della procedura ex art. 14-ter legge n. 3/2012 non fa venir meno il diritto-dovere del consorzio di approvare il bilancio e ripartire i costi, destinato a persistere sino all’estinzione dell’ente, ancora esistente e operativo. La disciplina transitoria presuppone la piena operatività dei consorzi fino all’individuazione del nuovo gestore. Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. I, n. 1402 del 1999), il Consiglio esclude che i consorzi possano ritenersi automaticamente estinti alla scadenza dei termini legislativi.

Nessuna irragionevole compresenza tra due liquidazioni è configurabile: le attività diverse dalla liquidazione patrimoniale restano in capo agli organi sociali. Quanto agli ultimi motivi, anche a voler qualificare le delibere come atti paritetici e i ricorsi procedibili, le doglianze sono comunque infondate nel merito. Le perdite derivano da costi dei dipendenti e spese di funzionamento, e gli atti costituiscono applicazione dell’art. 54 dello statuto, che impone ai Comuni di coprire le perdite in base alla quota di partecipazione.

Il Collegio ritiene non pertinente l’art. 194 T.U.E.L.: non si tratta del disavanzo di un’azienda, ma dell’obbligo statutario dei Comuni ancora legati al consorzio, munito di funzioni amministrative e non estinto. Irrilevante è la dedotta appartenenza solo formale al consorzio, non potendo il ritardo nell’avvio del nuovo sistema riverberarsi in danno del consorzio né della procedura liquidatoria. Gli appelli sono respinti, con compensazione delle spese per la complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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