Ottemperanza all’obbligo di determinarsi ex art. 42-bis dopo la cessazione dell’OLS (TAR Sicilia n. 3564 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione dell’attività dell’organismo straordinario di liquidazione non lascia priva di destinatario la pretesa esecutiva del privato: la legittimazione passiva all’ottemperanza si riporta in capo al Comune, che subentra nel ruolo già attribuito all’organo straordinario e deve dare esecuzione al giudicato. Accertata la perdurante inerzia dell’Amministrazione e la decorrenza del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, il giudice amministrativo accoglie il ricorso per ottemperanza e ordina all’ente di provvedersi. Il rimedio è assistito dalla nomina di un commissario ad acta in via sostitutiva, senza ulteriori oneri, per l’ipotesi di ulteriore inadempienza.
Il Fatto
I ricorrenti agivano in ottemperanza alla sentenza definitiva del medesimo Tribunale n. 3962/2023 in data 22 dicembre 2023, con cui il Comune era stato condannato a determinarsi, entro sessanta giorni, ai sensi dell’art. 42-bis, d.P.R. n. 327 del 2001, su tutti i profili, anche restitutori e risarcitori, dell’occupazione senza titolo, e a rifondere le spese legali.
Un primo ricorso per ottemperanza era stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione passiva del Comune, essendo la domanda da indirizzare all’organismo straordinario di liquidazione. Successivamente la Commissione Straordinaria di Liquidazione approvava il rendiconto di gestione e dichiarava la cessazione dell’attività dell’organo straordinario. Da qui la nuova azione esecutiva, notificata il 23 settembre 2025, per far valere l’obbligo di ottemperanza in capo all’ente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione che la decisione da eseguire è stata notificata all’Amministrazione nella propria sede legale il 19 novembre 2024, mentre il ricorso è stato notificato il 23 settembre 2025. Quando l’azione è stata proposta era dunque decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, come modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lettera a), del decreto-legge n. 269/2003, convertito con legge n. 326/2003.
Escluso ogni ostacolo processuale, il Tribunale verifica il merito dell’ottemperanza. L’Amministrazione non si è costituita e non risulta che abbia adempiuto agli obblighi, anche pecuniari, discendenti dalla decisione. L’inerzia è quindi accertata e giustifica l’accoglimento del ricorso.
Il percorso argomentativo valorizza il venir meno dell’organismo straordinario. La cessazione dell’attività dell’OLS, con l’approvazione del rendiconto di gestione, chiude la fase della gestione straordinaria e riporta in capo al Comune la titolarità dell’obbligo esecutivo. L’ente non può sottrarsi al giudicato invocando un soggetto ormai estinto. Il Collegio ordina pertanto all’Amministrazione intimata di dare esecuzione alla sentenza nel termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notifica su istanza di parte se anteriore.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza il Tribunale nomina commissario ad acta, senza ulteriori oneri, il Segretario Generale del Comune, perché provveda in via sostitutiva entro il successivo termine di sessanta giorni, con obbligo di comunicare tempestivamente l’insediamento alla Segreteria della Sezione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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