Segnalazione ai SIC oltre il termine: competenza temporale ABF e preavviso (ABF Collegio di Roma n. 4498 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando la segnalazione ai sistemi di informazione creditizia inizia prima del termine iniziale di competenza temporale dell’ABF e prosegue oltre tale termine, l’ammissibilità del ricorso dipende dalla causa petendi dedotta dal ricorrente. Il Collegio non può conoscere delle carenze dei presupposti formali e sostanziali della prima segnalazione, che si collocano fuori dal suo ambito di cognizione temporale. Pertanto, la doglianza relativa al mancato preavviso della segnalazione, riferita a una comunicazione anteriore al termine iniziale di competenza, è sottratta al vaglio dell’Arbitro. Il ricorso proposto oltre il termine di sei anni previsto dalle Disposizioni ABF è pertanto inammissibile.

Il Fatto

Il ricorrente, appresa l’esistenza di segnalazioni a proprio carico nei sistemi di informazione creditizia, ne lamenta l’illegittimità per l’assenza del preavviso circa l’imminente segnalazione e ne chiede la cancellazione.

L’intermediario resiste e documenta l’andamento irregolare di un prestito personale: le prime rate sarebbero state addebitate regolarmente, poi i pagamenti avrebbero subito ritardi rilevanti fino a un cospicuo capitale insoluto. L’intermediario produce una raccomandata con ricevuta di ritorno del settembre 2019, recapitata al medesimo indirizzo comunicato in sede di stipula e mai modificato, con cui sarebbe stato inviato il preavviso di segnalazione, oltre alle successive comunicazioni. Le prime notizie negative ai SIC risulterebbero registrate a partire dall’08.11.2019.

La motivazione del Collegio

Il Collegio rileva d’ufficio, pur in assenza di eccezione di parte, una questione di competenza temporale. Il ricorrente deduce di non aver mai ricevuto il preavviso, che l’intermediario invece allega alle controdeduzioni: si tratta di una raccomandata con ricevuta di ritorno ricevuta nel settembre 2019, che reca un preavviso di segnalazione presso la Centrale Rischi, sebbene richiami l’art. 4, comma 7 del Codice Deontologico sui sistemi di informazione creditizia.

Dalla profondità storica della visura non è possibile risalire alla prima segnalazione, perché già ad aprile 2023 risultavano segnalati nove inadempimenti. L’intermediario deduce, senza contestazione sul punto, che le prime notizie negative ai SIC risalgono all’08.11.2019. Il ricorso è stato proposto il 18.11.2025, quindi oltre il termine di sei anni previsto dalle Disposizioni ABF vigenti.

Il Collegio richiama il proprio orientamento sulla c.d. segnalazione a cavallo del termine iniziale di cognizione temporale: l’ammissibilità del ricorso dipende dalla causa petendi sottesa alla domanda (Collegio di Roma, decisione n. 7048 dell’11.7.2023; nello stesso senso, Collegio di Roma, decisione n. 3974 del 2.4.2024). Il Collegio non può conoscere delle carenze dei presupposti formali e sostanziali di prima segnalazione, che si pongono fuori dal suo ambito di competenza temporale (Collegio di Roma, decisione n. 9005/23; Collegio di Roma, decisione n. 4996/2024).

Nel caso concreto le doglianze riguardano l’asserita illegittimità delle segnalazioni negative effettuate presso i SIC e, in particolare, il preavviso che l’intermediario sostiene e documenta di aver inviato nel settembre 2019. Rispetto a tale censura il Collegio dichiara la propria incompetenza temporale, posto che il ricorso è stato presentato il 18.11.2025 (Collegio di Roma, decisione n. 696/2026). Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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