Sponsorizzazione automobilistica e inerenza quali costi pubblicitari (Cass. n. 8124/2026)
Principi di diritto (Massima)
Le spese di sponsorizzazione sostenute da un’impresa per la partecipazione a competizioni automobilistiche, in cui viene esposto il nome e il marchio dello sponsor, costituiscono costi di pubblicità e non di rappresentanza, con conseguente integrale deducibilità dal reddito d’impresa. L’inerenza dei costi di sponsorizzazione va intesa in senso qualitativo, come potenziale beneficio per l’attività imprenditoriale, e non in senso meramente quantitativo, come utilità, concreto vantaggio o futuro incremento della stessa (Cass. n. 11324/2022; n. 34024/2021). La valutazione dell’adeguatezza dei costi rispetto al ritorno commerciale non può essere compiuta sulla base di un giudizio di antieconomicità o di sproporzione della spesa, salvo che l’Amministrazione finanziaria dimostri la macroscopica antieconomicità come indizio dell’assenza di connessione tra costo e attività d’impresa (Cass. n. 23095/2025).
Il Fatto
Una società, attiva nel settore automobilistico, sosteneva spese per la sponsorizzazione di automobili partecipanti a gare di Formula 2, con esposizione del nome e del marchio sociale sulla carrozzeria. L’Agenzia delle Entrate contestava la deducibilità integrale di tali costi, riqualificandoli come spese di rappresentanza, parzialmente deducibili. La CTP di Vicenza e la CTR del Veneto, in riforma, riconoscevano la natura pubblicitaria delle spese, annullando l’avviso di accertamento. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 108 TUIR.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza della CTR. Ha richiamato il principio, affermato da Cass. n. 25021/2018 e n. 1922/2019, secondo cui le spese di sponsorizzazione sono correlate ad iniziative volte ad accrescere il prestigio e l’immagine dell’impresa, mentre le spese pubblicitarie sono quelle sostenute per la pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi. Tuttavia, la Corte ha precisato che con il termine sponsorizzazione non possono intendersi esclusivamente le spese correlate all’accrescimento del prestigio, qualificandosi per sponsorizzazioni soprattutto quelle spese volte alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell’attività svolta. Chi sponsorizza una squadra sportiva lo fa nell’intento di pubblicizzare il proprio marchio, creando i presupposti per penetrare sul mercato.
La Corte ha quindi affermato che l’inerenza dei costi di sponsorizzazione va intesa in senso qualitativo, come potenziale e indiretto beneficio per l’attività imprenditoriale, e non in senso meramente quantitativo (Cass. n. 11324/2022; n. 34024/2021). La valutazione dell’adeguatezza dei costi rispetto al ritorno commerciale non può essere compiuta sulla base di un giudizio di antieconomicità o di sproporzione della spesa, salvo che l’Amministrazione finanziaria dimostri la macroscopica antieconomicità come indizio dell’assenza di connessione tra costo e attività d’impresa (Cass. n. 23095/2025). Nel caso di specie, i costi di sponsorizzazione erano obiettivamente finalizzati a pubblicizzare i propri prodotti, e l’Ufficio aveva contestato l’eccessiva onerosità dei costi, ponendo di fatto in discussione l’adeguatezza dei medesimi rispetto al ritorno in termini commerciali, ma senza dimostrare la macroscopica antieconomicità. La sentenza della CTR aveva correttamente valorizzato i benefici conseguiti dallo sponsor e la natura qualitativa e non meramente quantitativa dei costi rispetto all’attività commerciale.
Implicazioni Pratiche
- Qualificazione dei costi di sponsorizzazione: l’avvocato del contribuente che intenda dedurre integralmente le spese di sponsorizzazione deve allegare e provare che la spesa è finalizzata alla pubblicizzazione di prodotti, marchi o servizi, e non alla mera rappresentanza, documentando l’esposizione del marchio durante l’evento e il nesso di strumentalità con l’attività d’impresa; la mera circostanza che la spesa sia stata sostenuta per un evento sportivo non è di per sé sufficiente a qualificarla come di rappresentanza.
- Inerenza qualitativa dei costi: per il difensore del contribuente, l’inerenza dei costi di sponsorizzazione va dimostrata in termini qualitativi, come potenziale beneficio per l’attività imprenditoriale, e non in termini quantitativi (es. incremento di fatturato); la valutazione dell’adeguatezza della spesa rispetto al ritorno commerciale non può essere effettuata sulla base di un giudizio di antieconomicità, salvo che l’Amministrazione finanziaria provi la macroscopica sproporzione della spesa come indizio di assenza di connessione con l’attività.
- Onere probatorio dell’Amministrazione finanziaria: per l’avvocato dell’Agenzia delle Entrate che contesti la deducibilità dei costi di sponsorizzazione, è necessario dimostrare, con elementi concreti, che la spesa sia manifestamente sproporzionata e non coerente con l’attività di impresa, e non limitarsi a contestare l’adeguatezza del costo rispetto al ritorno commerciale, poiché il giudice valuta l’inerenza in termini qualitativi e la spesa è deducibile se funzionale all’attività, anche in prospettiva futura.
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Nota della Redazione
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