Riprogettazione dell’esito B e competenza esclusiva dell’USRC sul contributo post-sisma (TAR Abruzzo n. 365 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di revisione dell’esito di agibilità degli immobili danneggiati dal sisma, la competenza a rendere la determinazione definitiva spetta all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, cui è stata trasferita ex art. 67-ter, comma 3, del d.l. n. 83/2012. Il parere della Commissione tecnica comunale non è vincolante e non residua in capo al Comune alcuna competenza decisionale, cosicché la contraddittorietà tra il parere tecnico e la nota dell’Ufficio è solo apparente. L’art. 2 del Decreto commissariale n. 35/2011 condiziona l’accoglimento dell’istanza di nuova progettazione all’accertamento della tempestività dei rilievi del direttore dei lavori sull’inadeguatezza delle opere progettate: il rilievo tardivo, a cantiere sospeso, legittima il rigetto. La giurisdizione appartiene al giudice amministrativo quando la controversia investe il procedimento c.d. parte prima.
Il Fatto
I ricorrenti sono comproprietari di un immobile abitativo in Pratola Peligna, cui dopo il sisma del 6 aprile 2009 fu attribuito l’esito B. Sulla base del progetto di riparazione e adeguamento sismico ottennero nel 2013 il contributo definitivo; i lavori, iniziati e più volte sospesi, si arrestarono nel 2015 dopo la liquidazione del primo stato di avanzamento. I tecnici incaricati, ritenendo insufficiente la progettazione ai fini del recupero dell’agibilità, attivarono la procedura del Decreto commissariale n. 35/2011. Il Comune nominò la Commissione tecnica, che all’esito del sopralluogo del 6 luglio 2018 ritenne corretto un approccio di miglioramento sismico, proprio di una classificazione di danno di tipo E.
Con nota recapitata il 29 aprile 2019 l’USRC negò il sopralluogo richiesto, escludendo i presupposti dell’art. 2, comma 2, del Decreto commissariale n. 35/2011. I ricorrenti impugnarono la nota deducendo contraddittorietà tra atti endoprocedimentali e difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione. Richiamando la sentenza del TAR Abruzzo n. 745/2016, distingue le due fasi del procedimento: la redazione della scheda parametrica e la presentazione del progetto. Poiché l’USRC è chiamato a pronunciarsi sul procedimento c.d. parte prima, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo. Respinta anche l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Comune, che è l’ente presso cui si deposita la relazione che avvia il procedimento.
Nel merito, il primo motivo è infondato. La nota impugnata, contrariamente a quanto sostenuto, ha natura provvedimentale e reca la determinazione definitiva di rigetto dell’istanza di revisione dell’esito. In forza dell’art. 67-ter, comma 3, del d.l. n. 83/2012, le competenze sono state trasferite agli uffici speciali; alla Commissione tecnica non residua alcuna competenza decisionale, essendo il suo parere non vincolante. La prospettata contraddittorietà è dunque solo apparente.
Il secondo motivo è parimenti infondato. L’USRC, competente ex lege, ha in via pregiudiziale contestato la tardività dell’istanza. Il direttore dei lavori non sollevò l’inadeguatezza della progettazione all’atto della consegna o nelle prime fasi dei lavori, ma solo nella relazione del 26 marzo 2017, a cantiere chiuso e dopo l’esecuzione del 77,37% delle opere. Il Decreto n. 35/2011 condiziona l’accoglimento all’accertamento della tempestività dei rilievi. L’ulteriore sopralluogo era quindi superfluo e legittimamente l’Ufficio confermò l’esito B.
La reiezione della domanda annullatoria travolge anche la pretesa risarcitoria. Il Collegio compensa le spese, ma ribadisce l’obbligo del Comune di concludere il procedimento, decidendo se riattivare o revocare il contributo già concesso.
Nota della Redazione
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