Esami di abilitazione forense: voto numerico e sindacato sul giudizio tecnico (TAR Abruzzo n. 364 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il voto numerico attribuito dalla commissione esaminatrice alle prove di un esame di abilitazione professionale esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale, contenendo in sé la motivazione, senza necessità di ulteriori spiegazioni. L’attività della commissione nella scelta delle domande e nella valutazione del candidato costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sottratta al sindacato di merito del giudice amministrativo. Il controllo giurisdizionale è ammesso nei limiti della verifica dell’attendibilità delle operazioni tecniche, sotto il profilo della correttezza del criterio utilizzato e dell’iter procedimentale applicativo. Il d.P.R. n. 487/1994, che impone l’estrazione a sorte dei quesiti, si applica ai soli concorsi per l’accesso agli impieghi pubblici e non agli esami di abilitazione professionale.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato il giudizio finale di non idoneità reso dalla 2^ Sottocommissione per gli esami di avvocato istituita presso la Corte d’Appello di L’Aquila, sessione 2018, all’esito della prova orale. Il verbale, privo di numero cronologico, è stato adottato il 24 settembre 2019.
La ricorrente ha dedotto tre motivi: la mancata predisposizione ed estrazione a sorte degli argomenti della prova orale, in violazione dell’art. 12, comma 1, del d.P.R. n. 487/1994; il difetto di motivazione del giudizio espresso con il solo dato numerico; l’invalidità del verbale per omessa indicazione del numero cronologico. L’Amministrazione si è costituita chiedendo la reiezione. Il collegio, con ordinanza cautelare, aveva già respinto la domanda di tutela.
La Motivazione della Corte
Il collegio affronta il primo motivo ribadendo che il d.P.R. n. 487/1994 disciplina l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e i relativi concorsi. L’art. 12, che impone alle commissioni di determinare i quesiti e di proporli previa estrazione a sorte, esaurisce quindi il proprio ambito di applicabilità nella regolazione dei concorsi pubblici. Richiamando Cons. St., sez. IV, n. 37/2018, il TAR esclude che l’estensione agli esami di abilitazione professionale possa discendere da un’interpretazione costituzionalmente orientata ai principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento di cui all’art. 97 Cost. Gli esami di abilitazione soggiacciono a criteri selettivi diversi e non presuppongono una valutazione comparativa tra candidati.
Sul secondo motivo, il collegio afferma che il voto numerico sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della commissione e contiene in sé la motivazione. Il punteggio risponde a un principio di economicità dell’attività amministrativa e assicura chiarezza sulle valutazioni di merito, esternando la valutazione tecnica eseguita.
Quanto alla scelta delle domande, il TAR qualifica l’attività della commissione come espressione di discrezionalità tecnica, sottratta al sindacato del giudice amministrativo salvo il controllo di irragionevolezza o incongruità. Muovendo da Cons. Stato, sez. IV, n. 601 del 9 aprile 1999, il collegio chiarisce che il sindacato sugli apprezzamenti tecnici non si limita al controllo formale dell’iter logico, ma investe l’attendibilità e la correttezza delle operazioni tecniche rispetto al criterio utilizzato. Ciò che rileva non è l’opinabilità dell’apprezzamento, ma la sua inattendibilità per insufficienza del criterio o vizio del procedimento. Nel caso concreto, la contestazione riguardava due argomenti risultati trattati nei manuali delle materie d’esame, onde nessun vizio è ravvisabile.
Il terzo motivo è respinto perché il verbale riporta data, orari di apertura e chiusura, firma dei commissari e identificazione della candidata a mezzo documento, così escludendo qualsiasi incertezza sulla riconducibilità del giudizio. Il ricorso è quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese liquidate in euro 2.000,00.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.