La riproposizione del diniego annullato integra violazione del giudicato amministrativo (TAR Toscana n. 1277 del 02.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo, il giudicato comprende l’effetto demolitorio e il dovere di conformazione desumibile dalla motivazione della sentenza. L’amministrazione non può riadottare un atto che riproduca gli stessi vizi già censurati, né perseguire surrettiziamente il medesimo esito sostanziale. La riproposizione delle identiche argomentazioni già ritenute illegittime integra violazione o elusione del giudicato, con conseguente nullità del nuovo provvedimento. L’esecuzione della sentenza non sospesa è obbligatoria, anche quando sia pendente il giudizio di appello.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto al Comune di Firenze il rilascio di un’autorizzazione di passo carrabile per l’accesso a un fondo di sua proprietà. L’istanza era stata rigettata con una nota del 2022. Avverso quel diniego il ricorrente aveva ottenuto l’annullamento da questo Tribunale con la sentenza n. 241/2025.
In sede di riedizione del potere, il Comune ha adottato una nuova nota del 13 marzo 2025, confermando il rigetto. Il ricorrente ha allora proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo dichiararsi l’inefficacia del provvedimento e ordinarsi all’amministrazione di conformarsi al decisum, con eventuale nomina di un commissario ad acta. In subordine ha chiesto la conversione del rito e l’annullamento dell’atto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie la prima censura. Elemento dirimente è che il nuovo diniego ripropone le medesime argomentazioni del provvedimento già annullato. In particolare, l’amministrazione afferma ancora che il passo carrabile non soddisfa il requisito dell’art. 46 del d.P.R. n. 495/1992, che impone una distanza minima di dodici metri, sostenendo che tale distanza, all’interno dell’area di intersezione, non sarebbe determinabile e sarebbe pari a zero.
Il Tribunale ricorda che la sentenza n. 241/2025 aveva già chiarito come la norma si limiti a fissare il criterio di rilevazione della distanza rispetto all’area di intersezione, definita dall’art. 3 cod. strada come la parte di intersezione a raso in cui si intersecano due o più correnti di traffico. In quella sede si era accertato che la distanza tra l’area di intersezione e l’accesso è di 17,20 metri e che, anche sottraendo lo spazio dei marciapiedi, resta pari a 12,10 metri, con rispetto del limite regolamentare.
Il nuovo parere contraddice apertamente questo accertamento, ribadendo che le distanze vanno calcolate dall’area di intersezione fino al margine più vicino del manufatto e che il limite non è derogabile. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui il vincolo conformativo del giudicato impone all’amministrazione di rispettare il perimetro tracciato dalla motivazione, pena la nullità degli atti per violazione o elusione (Cons. Stato, Sez. II, n. 9292/2023). Richiama altresì la distinzione tra violazione, che ricorre quando il nuovo atto riproduce i vizi censurati, ed elusione, che si configura quando l’amministrazione, formalmente eseguendo, aggira sul piano sostanziale le statuizioni (TAR Emilia-Romagna Bologna, Sez. I, n. 319/2022).
Il Collegio rileva inoltre che il Comune ha proposto appello senza chiedere la sospensione della sentenza, che resta pertanto pienamente efficace, con conseguente obbligo di esecuzione. Respinta la richiesta di rinvio, il ricorso è accolto: il provvedimento impugnato è dichiarato nullo e l’amministrazione deve rivalutare l’istanza entro trenta giorni dal deposito o dalla comunicazione, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni della sentenza n. 241/2025. Le spese sono liquidate a carico del Comune.
Nota della Redazione
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