Piano didattico personalizzato e verifiche orali: illegittima la non ammissione (TAR Toscana n. 1276 del 02.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mancata adozione, in sede di esami di riparazione, delle misure dispensative e delle modalità di verifica prescritte dal Piano Didattico Personalizzato in favore dell’alunna con disturbo specifico dell’apprendimento integra violazione del diritto alla piena inclusione scolastica e incide sulla legittimità delle valutazioni conclusive. Il giudice amministrativo annulla la non ammissione alla classe successiva quando la scuola abbia omesso di garantire gli strumenti di flessibilità didattica previsti dal PDP, in particolare la possibilità di sostenere verifiche orali a compensazione di quelle scritte. L’accertamento dell’illegittimità della valutazione impone la definitiva ammissione dell’alunna, anche in considerazione dell’esito positivo della frequenza con riserva disposta in sede cautelare.
Il Fatto
I genitori di un’alunna minore, esercenti la responsabilità genitoriale, hanno impugnato il provvedimento con cui il Consiglio di Classe ne ha disposto la non ammissione alla classe successiva, unitamente al verbale dello scrutinio integrativo di luglio 2024. La studentessa, affetta da una patologia documentata, era destinataria di un Piano Didattico Personalizzato recante specifiche strategie compensative e modalità di verifica personalizzate.
I ricorrenti hanno dedotto la mancata applicazione, in sede di esami di riparazione, delle misure ivi previste, con particolare riguardo alla possibilità di sostenere prove orali sostitutive di quelle scritte. Hanno chiesto l’annullamento degli atti e l’accertamento del diritto all’ammissione, in via subordinata la rinnovazione delle prove. La scuola e il Ministero si sono costituiti chiedendo il rigetto. In sede cautelare il TAR ha accolto l’istanza, disponendo l’ammissione con riserva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza di una patologia rilevante ai fini didattici e la conseguente adozione del PDP, nel quale erano prescritte specifiche strategie compensative e modalità di verifica e valutazione personalizzate. Tra queste figurava espressamente la possibilità di sostenere verifiche orali a compensazione di quelle scritte, ove i risultati di queste fossero stati incompleti o negativi.
Il TAR ha accertato che tale prescrizione non è stata rispettata: gli esami di riparazione si sono svolti, per due delle tre materie, nella sola forma scritta, con esito insufficiente. Emerge, dunque, una mancata considerazione delle specifiche esigenze dell’alunna, idonea a pregiudicare la piena inclusione scolastica mediante l’adozione degli strumenti di flessibilità, in particolare nell’esecuzione delle prove.
Secondo il Collegio, tale omissione ha inciso in modo determinante sulla legittimità delle valutazioni conclusive. Il vizio è stato già evidenziato in sede cautelare, senza che le amministrazioni resistenti abbiano sviluppato, nella fase di merito, ulteriore attività difensiva idonea a contrastare l’accertamento.
Il TAR ha inoltre valorizzato il dato fattuale dell’ammissione con riserva: l’alunna ha frequentato con profitto il secondo anno presso altro istituto, dimostrando nei fatti di meritare la promozione. Su queste basi il ricorso è stato accolto, con annullamento degli atti impugnati e definitiva ammissione alla classe successiva. Le spese sono state compensate, in ragione dell’intrinseca opinabilità della materia scolastica.
Nota della Redazione
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