Verifica del TAEG e usura: onere probatorio e competenza dell’Arbitro Bancario (ABF Collegio di Bari n. 1386 del 17.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento davanti all’Arbitro Bancario Finanziario, il ricorrente che contesti la correttezza del TAEG e deduca l’usurarietà del finanziamento è tenuto ad articolare la domanda nel petitum e nella causa petendi e a produrre la documentazione dimostrativa. La richiesta di mera verifica della correttezza dei conteggi, priva dell’indicazione del TEG ricalcolato, del tasso soglia di riferimento e dei calcoli effettuati, si risolve in un’attività di natura consulenziale estranea alla competenza dell’Arbitro ed è inammissibile. Ai fini del controllo del rispetto delle soglie antiusura il riferimento al TAEG, in luogo del TEG, costituisce metodologia inappropriata, perché il TAEG è solo un indicatore sintetico di costo.

Il Fatto

Il ricorrente contesta la correttezza del calcolo del “TAEG/TEG” applicato dall’intermediario a un contratto di prestito personale e chiede di verificare se tutti i costi obbligatori siano stati inclusi nel calcolo. Sostiene che il TAEG del 17,53% sia molto prossimo alla soglia di riferimento, di circa 18,25%, e domanda l’accertamento della correttezza del calcolo, la conformità del tasso ai limiti della legge n. 108/1996 e, in caso di violazione, il ricalcolo del piano di ammortamento con restituzione delle somme percepite.

Costituitosi, l’intermediario eccepisce in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso per estraneità alla competenza per materia dell’Arbitro, trattandosi di domanda costitutiva, e il mancato assolvimento dell’onere della prova. Nel merito rileva che il TEG applicato, pari al 17,39%, era inferiore al tasso soglia del 17,6750% valido nel trimestre di stipula e che il TAEG è stato calcolato secondo la normativa di trasparenza.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ritiene fondate le eccezioni preliminari dell’intermediario, sia sotto il profilo del mancato assolvimento dell’onere probatorio sia sotto quello dell’inammissibilità per estraneità alla competenza per materia. Il ricorrente, infatti, nulla ha dedotto in merito a un eventuale ricalcolo del TAEG/TEG, limitandosi a chiedere all’Arbitro di fare chiarezza sulla correttezza della relativa determinazione e sull’eventuale carattere usurario del finanziamento.

Secondo l’orientamento dei Collegi, richiamato nel provvedimento, il ricorrente deve formulare una domanda articolata nel petitum e nella causa petendi e produrre la documentazione dimostrativa (Collegio di Coordinamento, decisione n. 10929/16). I Collegi territoriali non hanno accolto, o hanno dichiarato inammissibili, le richieste che implicano lo svolgimento, da parte dell’Arbitro, di un’attività di natura consulenziale, perché non supportate da evidenze documentali o perché il ricorrente non esplicita i calcoli effettuati.

Il Collegio osserva che, in casi analoghi, è stata ritenuta del tutto generica la richiesta di accertamento dell’usurarietà priva dell’indicazione del TEG ricalcolato, del tasso soglia di riferimento e dei conteggi (Collegio di Bari, decisione n. 859/2023). Nel caso di specie manca ogni supporto documentale alla pretesa irregolarità delle condizioni applicate.

Il Collegio aggiunge un rilievo metodologico: il riferimento al TAEG, in luogo del TEG, per verificare il rispetto delle soglie antiusura è costantemente giudicato inappropriato, perché il TAEG costituisce soltanto un indicatore sintetico di costo e non ha rilevanza nei calcoli ai fini dell’usura (Collegio di Bari, decisioni n. 3003/2022 e n. 13391/2020). Le domande del ricorrente non possono, pertanto, trovare accoglimento e il ricorso è respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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