Condanna ex art 380 c.p.p. ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno (TAR Abruzzo n. 343 del 24.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le condanne riportate per i reati di cui all’art. 380, commi 1 e 2, cod. proc. pen. costituiscono causa automaticamente ostativa non solo all’ingresso, ma anche al rinnovo del permesso di soggiorno, ai sensi dell’art. 4, comma 3, e dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. L’automatismo preclusivo recede esclusivamente in presenza di legami familiari, dovendo in tal caso l’amministrazione operare un bilanciamento tra tutela della pubblica sicurezza e rispetto della vita familiare dello straniero. L’inserimento lavorativo e i precedenti rinnovi non impongono alcuna valutazione discrezionale ulteriore. Il provvedimento così adottato ha natura vincolata, con conseguente irrilevanza del vizio procedimentale da omessa comunicazione del preavviso di rigetto, ex art. 21-octies, secondo comma, legge n. 241/1990.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario entrato in Italia nel 2008, presentava in data 1° febbraio 2017 istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo alla Questura di Teramo. Il Questore respingeva l’istanza richiamando la condanna riportata dal richiedente con sentenza del Tribunale penale di Teramo dell’11 novembre 2016, per i reati di lesioni, violenza privata ed estorsione.

Il ricorrente impugnava il decreto deducendo la violazione delle norme sul procedimento, la falsa applicazione dell’art. 4, comma 3, e dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 e il contrasto con la tutela del diritto al lavoro. La domanda cautelare era respinta e l’appello cautelare rigettato dal Consiglio di Stato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il secondo motivo, relativo al contenuto del provvedimento. Il ricorrente sosteneva che l’art. 5, comma 5 non consentisse alcun automatismo e imponesse la valutazione complessiva della posizione dello straniero già regolarmente soggiornante, con particolare riguardo all’inserimento sociale e lavorativo.

La tesi è respinta. Il d.lgs. n. 286/1998, all’art. 4, comma 3, rende rilevanti le condanne per i reati di cui all’art. 380 cod. proc. pen. tanto ai fini dell’ingresso quanto ai fini della permanenza. La condanna per estorsione, reato compreso tra quelli che comportano l’arresto obbligatorio in flagranza, spiega quindi un effetto automaticamente ostativo al rinnovo, per il disvalore che il legislatore vi attribuisce in funzione della sicurezza pubblica. Il Collegio richiama sul punto Consiglio di Stato, sez. III, n. 3120 del 2021 e n. 8343 del 2019.

L’inserimento lavorativo e i plurimi rinnovi già concessi non impongono all’amministrazione alcuna rivalutazione. L’automatismo può essere temperato soltanto dalla presenza di vincoli familiari, che impongono il bilanciamento tra sicurezza pubblica e vita familiare (Consiglio di Stato, sez. III, n. 955 del 2021; n. 1173 del 2019). Nel caso concreto il ricorrente si è limitato a una generica petizione di principio, senza contestare l’accertamento del provvedimento secondo cui non risultano legami familiari in Italia. Il richiamo alla Corte costituzionale n. 202/2013 è pertanto inconferente.

Il Collegio esclude poi l’estensione delle pronunce di illegittimità sugli automatismi. La Corte costituzionale n. 172 del 2012 riguardava i reati di cui all’art. 381 cod. proc. pen., e la n. 88 del 2023 fattispecie di minore gravità, sottoposte al regime dell’arresto facoltativo. Il reato di estorsione ricade invece nell’art. 380 cod. proc. pen., con arresto obbligatorio, e resta estraneo a quelle declaratorie.

Quanto al primo motivo, la natura vincolata del diniego rende irrilevante l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto. L’art. 21-octies, secondo comma, legge n. 241/1990 esclude l’annullamento per vizi procedimentali quando il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso (Consiglio di Stato, sez. III, n. 7244 del 2022). Il terzo motivo è infine palesemente infondato, perché la posizione lavorativa resta estranea alla ratio del diniego. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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