Residenza legale decennale e continuità anagrafica nel procedimento di cittadinanza (TAR Trentino-Alto Adige n. 283 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992, il requisito della residenza legale decennale deve sussistere in modo attuale e ininterrotto alla data di presentazione della domanda. Tale condizione si dimostra esclusivamente mediante le risultanze dei registri anagrafici, non essendo ammesse prove alternative della presenza effettiva sul territorio. L’Amministrazione non ha alcun onere istruttorio ulteriore rispetto all’acquisizione della certificazione anagrafica. Le contestazioni relative all’erroneità della cancellazione anagrafica appartengono alla giurisdizione ordinaria e non possono essere proposte davanti al giudice amministrativo.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, presentava domanda telematica per ottenere la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992. Sul portale ALI del Ministero dell’Interno gli veniva comunicato il rifiuto, per mancanza del requisito della residenza legale decennale ininterrotta: dal certificato storico risultava una cancellazione anagrafica per un periodo intermedio.
Dopo una memoria difensiva e due note del Commissariato del Governo, che invitavano a rivolgersi al Comune competente, il ricorrente presentava una nuova istanza, corredata da documentazione sulla propria presenza in Italia. Anche questa veniva rifiutata, per scadenza del certificato penale e per la cessata irreperibilità anagrafica. Il ricorrente impugnava entrambi i provvedimenti davanti al TAR, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. L’Amministrazione eccepiva l’inammissibilità e l’irricevibilità del ricorso; il ricorso è stato respinto nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992, l’art. 1, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 572 del 1993 e l’art. 4, comma 7, del medesimo regolamento. Da tali disposizioni ricava che la residenza legale richiede il soddisfacimento delle condizioni in materia di ingresso, soggiorno e iscrizione anagrafica, e che il requisito deve permanere fino al giuramento.
La giurisprudenza amministrativa, richiamata con numerosi precedenti tra cui TAR Lazio n. 16008 del 2024 e TRGA Bolzano n. 5 del 2025, esige non la mera presenza, ma un’ininterrotta situazione di residenza accertata secondo la disciplina anagrafica. Nel caso concreto la cancellazione e la successiva reiscrizione risultano pacifiche e non contestate, e costituiscono di per sé circostanza ostativa.
Il Collegio esclude che l’Amministrazione dovesse svolgere un accertamento diverso dall’acquisizione della certificazione anagrafica. Le prove documentali prodotte dal ricorrente — contratti di lavoro e dichiarazioni dei redditi — sono inammissibili a tal fine. Solo i periodi certificati dall’autorità anagrafica assumono rilievo, come chiarito da TAR Lombardia n. 323 del 2023 e TAR Lombardia n. 1531 del 2024.
La censura sulla erroneità della cancellazione anagrafica è estranea al giudizio. Le controversie sull’iscrizione e cancellazione dai registri della popolazione involgono posizioni di diritto soggettivo e spettano al giudice ordinario. L’interessato deve attivare i rimedi in autotutela presso i competenti uffici comunali. La scelta normativa di ancorare la nozione di residenza legale a un dato formale di immediato accertamento non è irrazionale, anche in considerazione del buon andamento dell’azione amministrativa.
Nota della Redazione
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